Sentenza del 09/02/2018 n. 3199 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva acquistato nel 2005 un terreno agricolo beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina e per l'imprenditore agricolo professionale. L'Agenzia delle Entrate aveva revocato il beneficio perché, nei cinque anni successivi all'acquisto, il terreno non era stato coltivato in modo effettivo e diretto: su circa 71.500 m² risultavano coltivati soltanto 9.000 m², mentre sul resto erano in corso demolizioni, rimozione di strutture e opere di bonifica relative a un precedente allevamento di animali da pelliccia. La società sosteneva che tali opere fossero necessarie e funzionali alla successiva coltivazione e, pertanto, non imputabili come causa di decadenza. Contestava inoltre l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 15%, chiedendo in subordine quella agevolata dell'8%, e la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decadenza dalle agevolazioni, ritenendo che la mancata coltivazione entro i cinque anni fosse dovuta a scelte imprenditoriali e organizzative della società. Le opere di demolizione, rimozione, bonifica e trasformazione del terreno, pur funzionali alla futura attività agricola, non equivalgono alla coltivazione diretta e non rientrano tra le attività eccezionali previste dalla normativa. La Corte ha inoltre stabilito che, una volta decaduti dal beneficio richiesto al momento dell'atto, non è possibile invocare successivamente un diverso regime agevolato. La società è stata condannata al pagamento di 10.000 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre agli ulteriori oneri e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 7
Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente [...] il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo [...] ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.
Il beneficio fiscale è subordinato alla coltivazione diretta del fondo per i cinque anni successivi all'acquisto. La mancata coltivazione comporta la decadenza quando dipende da fatti riconducibili alla volontà, alle scelte o all'organizzazione del contribuente.
Legge 26 febbraio 1956, n. 53, art. 3
Le opere prodromiche alla coltivazione possono assumere rilievo solo se riconducibili alle specifiche attività previste dalla norma. Demolizioni di manufatti, rimozione di strutture e bonifiche connesse a una trasformazione imprenditoriale del fondo non sono state considerate equivalenti alla coltivazione diretta.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, artt. 1 e 2
La disciplina individua i requisiti dell'imprenditore agricolo professionale e consente l'accesso a specifiche agevolazioni, ma il possesso della qualifica soggettiva non esonera dall'obbligo di rispettare il requisito oggettivo della coltivazione del fondo nel periodo previsto.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, parte prima
L'aliquota agevolata applicabile ai trasferimenti di terreni agricoli deve essere richiesta e verificata sulla base delle condizioni esistenti al momento dell'atto. La decadenza dall'agevolazione originariamente scelta non consente di sostituirla successivamente con un diverso beneficio.
Legge 20 novembre 1977, n. 36
In caso di decadenza dal beneficio fiscale inizialmente applicato, trova applicazione il regime tributario ordinario previsto per l'atto, senza possibilità di ottenere ex post un'aliquota agevolata diversa da quella richiesta al momento del trasferimento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli devono essere interpretate in modo rigoroso: non basta possedere la qualifica di imprenditore agricolo, ma occorre rispettare concretamente gli obblighi di coltivazione previsti dalla legge.
- Nel periodo di cinque anni dall'acquisto, la mancata coltivazione può non determinare la decadenza solo se deriva da fatti oggettivi, sopravvenuti, insuperabili e non imputabili al contribuente. Le difficoltà derivanti da una scelta imprenditoriale o da lavori programmati dal proprietario, di regola, non sono sufficienti a escludere la decadenza.
- Le opere preparatorie o di bonifica non sono automaticamente equiparate alla coltivazione. Occorre verificare se rientrino espressamente nelle attività riconosciute dalla normativa e se siano compatibili con il rispetto del termine temporale previsto.
- Chi acquista un terreno beneficiando di un'agevolazione deve pianificare gli interventi in modo da garantire, entro il termine di legge, una coltivazione effettiva e non meramente marginale dell'area.
- La decadenza dall'agevolazione scelta al momento dell'atto non consente normalmente di chiedere in seguito un diverso beneficio fiscale: le condizioni fiscali dell'operazione vengono valutate con riferimento al momento del trasferimento.
- È importante conservare documentazione tecnica, autorizzazioni, prove della coltivazione e documenti relativi a eventuali eventi oggettivi impeditivi, poiché il contribuente deve poter dimostrare che la mancata coltivazione non dipende da una propria scelta organizzativa.
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