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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37381/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, terza interessata, aveva chiesto la restituzione di alcuni gioielli formalmente sottoposti a sequestro nel procedimento penale a carico della figlia Di Franco Simona. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro. Con il ricorso per cassazione la Favorito deduceva un unico motivo di ricorso: illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 262, comma 4 cod. proc. pen., lamentando errori nella lettura degli atti e nella ricostruzione degli eventi processuali relativi al vincolo sui beni e allo 'stralcio' delle imputazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto dal difensore della Favorito (Avv. Gianluca Ciampa) in assenza della procura speciale richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 100 cod. proc. pen. (la nomina a patrocinatore di fiducia presente nel fascicolo non costituiva procura speciale). Richiamata la giurisprudenza consolidata sull'obbligo della procura speciale per il terzo interessato alla restituzione dei beni, la Corte ha quindi pronunciato l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 ma ritenendo che nella fattispecie non sussistano elementi per escludere l'operatività della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che il terzo interessato alla restituzione dei beni sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimenti che negano la restituzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma indicata come parametro dedotto dalla ricorrente per censurare la motivazione; la Corte non ha esaminato il merito della censura in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio formale, quindi la valutazione sostanziale ai sensi di questa norma non è stata pronunciata.

  • art. 262, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento richiamato dalla ricorrente nella censura motivazionale; la Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione sostanziale della norma a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa norma per disporre, oltre alle spese processuali, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (equi fissata in euro 3.000) in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso; ha altresì richiamato la giurisprudenza costituzionale ma ritenuto non sussistenti elementi per esentare la parte dall'onere.

  • Sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte nella valutazione delle conseguenze dell'inammissibilità; nonostante il richiamo, la Corte ha ritenuto applicabile il versamento alla Cassa delle ammende nella fattispecie concreta.

Massime di principio

  • Per le istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro presentate da un terzo interessato, il difensore deve essere munito e allegare al ricorso la procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; l'assenza della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
  • Un vizio formale quale la mancanza della procura speciale può far venir meno l'esame del merito: la Corte di cassazione non entrerà nelle questioni sostanziali (es. presunta illogicità della motivazione) se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.
  • Quando si chiede la restituzione di beni che risultano vincolati in procedimenti distinti o a seguito di 'stralcio', è essenziale documentare chiaramente il titolo di proprietà, la provenienza dei beni e la rilevanza rispetto ai procedimenti pendenti, nonché rispettare tutte le formalità procedurali e di rappresentanza.
  • L'inammissibilità può comportare conseguenze economiche per il ricorrente: oltre alle spese processuali, è possibile il versamento a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emergano elementi idonei a escludere la responsabilità.
  • Se si intende censurare la motivazione di un provvedimento con ricorso per cassazione (es. art. 606 c.p.p.), è opportuno assicurarsi preventivamente che tutti i requisiti formali e le procure richieste siano regolari per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile senza discussione del merito.

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