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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10592/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 27/05/2022 che aveva rigettato la sua istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Anna Buonomano con sentenza del Tribunale di Paola del 17/05/2007 (confermata in appello e divenuta irrevocabile il 18/01/2014). Il GIP aveva motivato il rigetto rilevando che il successivo reato (condanna per rapina commessa il 03/08/2019) era stato consumato oltre il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio. Il PM deduceva invece che la sospensione doveva essere revocata anche perché il beneficio era stato concesso per la terza volta, invocando la violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione per un nuovo esame dell'istanza. La Corte ha rilevato dal certificato penale che con la sentenza del Tribunale di Paola del 17/05/2007 il beneficio era effettivamente riconosciuto per la terza volta (precedenti concessioni con sentenza del Tribunale di Macerata del 10/02/2007 e sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/02/2007). Sebbene alla data della sentenza del Tribunale di Paola alcune pronunce non fossero ancora irrevocabili o lo fossero da pochi giorni, la Corte ha ritenuto che la sospensione fosse stata concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporne la revoca; perciò ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; la richiesta del PM di revoca deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione in base alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce l'ostatività alla concessione del beneficio quando esso sia già stato concesso per tre volte: la sospensione non può sussistere se, di fatto, il beneficio è stato accordato per la terza volta.

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice dell'esecuzione ad esaminare la richiesta del PM di revoca della sospensione condizionale, comprensiva dell'accertamento preliminare circa la documentabilità dei precedenti penali all'atto della concessione del beneficio.

  • Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere sulla revoca, deve preliminarmente verificare se i precedenti ostativi risultassero documentalmente noti al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare documentalmente se, al momento della concessione del beneficio, i precedenti ostativi fossero conosciuti o risultassero agli atti del giudice che aveva concesso la sospensione; tale verifica è preliminare alla decisione sulla revoca.
  • Se risulta che la sospensione condizionale è stata effettivamente concessa in violazione dell'art. 164, comma 4 (terza concessione), il giudice dell'esecuzione deve ordinare la revoca, indipendentemente dal fatto che la conoscenza effettiva dei precedenti fosse tempestiva da parte del giudice della cognizione.
  • La valutazione circa il superamento del termine quinquennale rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio non esclude altre ragioni di revoca: vanno considerate tutte le cause ostative e la loro data di irrevocabilità.
  • È essenziale controllare le date di passaggio in giudicato e l'irripetibilità delle pronunce pregresse: anche concessioni ravvicinate nel tempo possono incidere sulla legittimità del beneficio se, di fatto, configurano la terza concessione.
  • In sede esecutiva il PM può ottenere l'annullamento della sospensione quando emergano elementi documentali nuovi o non considerati che dimostrino l'illegittimità della precedente concessione; il giudice dovrà allora riesaminare l'istanza e disporre la revoca se sussistono i presupposti.

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