Sentenza n. 10740/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento datato 28.07.2025, contrassegnato da n. prot. 0036715, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso AA00 - insegnamento scuola infanzia, EE00 - insegnamento scuola primaria; - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE.), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, ma mai venivano ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate; con ciò ordinandosi al Ministero resistente di: 1) riesaminare l'istanza del ricorrente secondo i princìpi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, procedendo ad una valutazione sostanziale e comparativa delle competenze acquisite; 2) in subordine, predisporre adeguate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE e delle relative norme del D.Lgs. n. 206/2007 per colmare eventuali lacune formative riscontrate per le suddette classi di concorso per cui interveniva tout court diniego; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento di tutti i detti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo abilitante svizzero per le classi di concorso AA00 e EE00
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito presso l'I.S.F.O.A., istituto privato svizzero. Dopo una precedente sentenza sul silenzio dell'amministrazione, il Ministero ha respinto l'istanza rilevando che l'istituto non risultava accreditato né riconosciuto dalle competenti autorità svizzere, non era autorizzato a rilasciare titoli abilitanti per l'insegnamento e non apparteneva al sistema universitario svizzero. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 e dell'art. 10-bis l. 241/1990; travisamento del diritto svizzero; violazione della Convenzione di Lisbona, dell'Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007, degli artt. 3 e 11 della direttiva e dei principi elaborati dall'Adunanza plenaria; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di libera circolazione, stabilimento, proporzionalità, fiducia reciproca e non discriminazione; omessa valutazione di misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE; violazione della legge 148/2002, del Manuale EAR e del principio di valutazione sostanziale del percorso formativo. Ha chiesto l'annullamento del diniego, il riesame dell'istanza o, in subordine, l'adozione di misure compensative, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché la Convenzione di Lisbona e la disciplina sul riconoscimento dei titoli richiedono non la mera autorizzazione dell'istituto a operare, ma la sua appartenenza al sistema di istruzione superiore dello Stato d'origine, attestata da riconoscimento o accreditamento. Nel sistema svizzero, l'inserimento nello spazio formativo interno non equivale all'appartenenza al sistema universitario nazionale; il discrimine è costituito dall'accreditamento. Poiché l'I.S.F.O.A. non risultava riconosciuto o accreditato e non era autorizzato a rilasciare qualifiche professionali di docente, il titolo non poteva essere qualificato come "titolo di formazione" o "attestato di competenza" ai sensi degli artt. 3 e 11 della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero poteva quindi omettere la comparazione sostanziale del percorso e non era tenuto a predisporre misure compensative, mancando un titolo ufficiale rientrante nell'ambito della disciplina europea e convenzionale. Il Collegio ha inoltre escluso che gli artt. 45 e 49 TFUE imponessero il riconoscimento o la valutazione di un titolo privo di riconoscimento ufficiale nello Stato d'origine, richiamando la distinzione rispetto ai casi esaminati dall'Adunanza plenaria. Le censure istruttorie e motivazionali sono state respinte, ritenendo l'istruttoria ministeriale sufficiente e non meramente formale. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è stata considerata vizio non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, poiché il provvedimento aveva carattere vincolato e l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Le ulteriori doglianze sono state ritenute non rilevanti o comunque inidonee a modificare la decisione. La domanda risarcitoria non è stata accolta. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie e la minima attività difensiva dell'amministrazione.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone un titolo rilasciato da un'autorità competente dello Stato d'origine e riconducibile alle nozioni di titolo di formazione o attestato di competenza; tale presupposto mancava per il titolo rilasciato dall'istituto non riconosciuto.
art. 3, comma 1, lett. c), direttiva 2005/36/CE
La nozione di titolo di formazione richiede che il diploma, certificato o titolo sia rilasciato da un'autorità competente dello Stato d'origine.
art. 11, lett. a), direttiva 2005/36/CE
Il titolo privo di riconoscimento ufficiale nello Stato d'origine non rientra nella categoria dei titoli rilevanti ai fini del sistema europeo di riconoscimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Le misure compensative presuppongono l'esistenza di un titolo rientrante nel sistema di riconoscimento; non sono dovute quando il documento non è un titolo ufficiale dello Stato d'origine.
artt. 16-17 d.lgs. 206/2007
La disciplina nazionale di attuazione del riconoscimento delle qualifiche professionali non si applica a un documento rilasciato da un istituto non riconosciuto o accreditato dalle autorità dello Stato d'origine.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e l'apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Le violazioni procedimentali, inclusa l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sono non invalidanti quando, per la natura vincolata dell'atto, è dimostrato che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici
Ai fini del riconoscimento, l'istituto estero deve essere parte integrante del sistema di istruzione superiore dello Stato d'origine tramite riconoscimento o accreditamento; la mera autorizzazione a operare non è sufficiente.
art. 1, comma 3, Accordo tra Svizzera e Italia del 7 dicembre 2000
sono ammessi al riconoscimento in base al presente esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari
Il reciproco riconoscimento riguarda esclusivamente i titoli rilasciati da istituzioni universitarie comprese nei sistemi e negli allegati dell'accordo, a seguito di corsi regolari ordinari.
artt. 45 e 49 TFUE
Le libertà di circolazione e di stabilimento non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo privo di riconoscimento nello Stato d'origine un valore superiore a quello che esso possiede in tale Stato.
legge 11 luglio 2002, n. 148
La legge di ratifica della Convenzione di Lisbona non estende il riconoscimento ai titoli rilasciati da istituti non riconosciuti o accreditati nel sistema formativo dello Stato d'origine.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo estero, non è sufficiente che l'istituto che lo ha rilasciato sia autorizzato a operare o appartenga genericamente allo spazio formativo dello Stato d'origine: è necessario che sia riconosciuto o accreditato come parte integrante del sistema nazionale di istruzione superiore secondo le regole di quello Stato.
- Un titolo rilasciato da un istituto non riconosciuto né accreditato nello Stato d'origine e privo di carattere ufficiale in tale Stato non costituisce, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, un titolo di formazione o un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente; pertanto non sorge l'obbligo di procedere alla comparazione sostanziale del percorso formativo.
- Le misure compensative previste dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE presuppongono che il titolo estero rientri nel sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali; non sono dovute quando manca il presupposto dell'ufficialità del titolo nello Stato d'origine.
- Le libertà di circolazione e di stabilimento non impongono allo Stato ospitante di riconoscere o valutare un titolo che non sia riconosciuto nello Stato d'origine, né di attribuirgli un valore superiore a quello che possiede in tale Stato.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non invalida il provvedimento vincolato quando l'amministrazione dimostri che l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare l'esito, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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