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Sentenza

Sentenza n. 1621/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2494 del 2025.

Giustizia amministrativa202600507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2494 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2494 del 2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell'istruzione e del merito. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, ha disposto l'intervento sostitutivo e nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, su richiesta della parte, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La norma costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica della sentenza in forma esecutiva, consente la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore fonte delle modifiche al termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di mancata esecuzione di un titolo giudiziale da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e disporre, per l'eventuale ulteriore inadempienza, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega.
  • L'inerzia dell'amministrazione ritualmente intimata e non costituita non impedisce l'accoglimento dell'ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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