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Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore di Area Farmaci, diagnostici e dispositivi medici di ESTAR n. 1134 del 12/09/2025, con cui è stato aggiudicato a Stallergenes Italia S.r.l. il lotto n. 2314 dell’appalto specifico denominato ESTARSDAFA03PR02 C avente ad oggetto la fornitura di specialità medicinali 2025-2029 per le AA.SS. della Regione Toscana; - di ogni altro atto ad essa inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche se allo stato non conosciuto, relativo alla procedura suddetta, ivi compresi: - la proposta di aggiudicazione; - i verbali del Seggio di Gara e le valutazioni del Collegio Tecnico in ordine alla conformità dei prodotti offerti; - i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante; - la lex specialis così come approvata dalla determina del Direttore dipartimento acquisizione beni e servizi di Estar n. 838 del 30/06/2025 di indizione dalla lettera invito, anche per quanto concerne l’aggiudicazione del lotto n. 2592 denominato “variazioni”; per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato in esecuzione della predetta determinazione, limitatamente ai lotti di interesse; per la condanna dell’Amministrazione intimata all’adozione dei provvedimenti conseguenti all’annullamento dei provvedimenti impugnati relativamente ai lotti n. 2314 e 2595, con riserva di agire per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da STALLERGENES ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO il 13.11.2025: subordinatamente e condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale: - della Determina di indizione del Direttore dipartimento acquisizione beni e servizi di ESTAR del 30 giugno 2025, n. 838, recante indizione dell’appalto specifico “ESTARSDAFA03PR02 C PER FORNITURA DI SPECIALITA’ MEDICINALI IN N. 825 LOTTI” nell’ambito del “Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali per il fabbisogno 2025-2029 delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana – ESTARSDAFA03”, relativamente a quanto sarà detto con riguardo alle specifiche tecniche del lotto n. 2314 (acari della polvere); - della lettera d’invito afferente al predetto appalto specifico, pubblicata sulla piattaforma telematica di ESTAR in data 30 giugno 2025, relativamente a quanto sarà detto con riguardo alle specifiche tecniche del lotto n. 2314 (acari della polvere); - della tabella elenco lotti allegata alla determinazione indittiva dell’appalto specifico relativamente a quanto sarà detto con riguardo alle specifiche tecniche del lotto n. 2314 (acari della polvere); - del disciplinare istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione relativamente a quanto sarà detto con riguardo alle specifiche tecniche del lotto n. 2314 (acari della polvere); - se ed in quanto di ragione, del capitolato normativo e prestazionale afferente al “Bando Istitutivo di Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali per il fabbisogno 2025-2029 delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana – ESTARSDAFA03” relativamente a quanto sarà detto con riguardo alle specifiche tecniche del lotto n. 2314 (acari della polvere); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202503019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto n. 2314 di un appalto specifico per la fornitura di specialità medicinali alle aziende sanitarie toscane, nonché gli atti di gara e gli atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’ammissione e l’aggiudicazione in favore della controinteressata, sostenendo che il medicinale offerto da quest’ultima, in compresse sublinguali e con dosaggio espresso in unità IR, non fosse equivalente a quello richiesto dalla lex specialis, consistente in un liofilizzato orale con potenza di 12 SQ-HDM. Sono state dedotte la violazione della disciplina sull’equivalenza terapeutica dei farmaci, delle disposizioni attributive ad AIFA delle valutazioni di equivalenza, dell’art. 79 e dell’Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis e dell’art. 13 del capitolato, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente, le diverse metodologie di standardizzazione, le differenti unità di misura e l’assenza di una comparabilità oggettiva impedivano di ritenere i prodotti equivalenti; inoltre, ESTAR avrebbe illegittimamente svolto una valutazione di equivalenza clinica o terapeutica riservata ad AIFA. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando le specifiche tecniche del lotto nella parte in cui richiedevano il liofilizzato e il dosaggio 12 SQ-HDM, ritenendo tali indicazioni restrittive della concorrenza e riferibili a un solo produttore.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che ESTAR non avesse compiuto una valutazione di equivalenza clinica o terapeutica riservata ad AIFA, ma avesse applicato il principio di equivalenza funzionale previsto dalla disciplina delle specifiche tecniche negli appalti pubblici. I due medicinali sono entrambi originator, basati sul medesimo principio attivo biologico costituito dagli allergeni dell’acaro della polvere, muniti di AIC, appartenenti alla medesima classificazione ATC e collocati in fascia C. Non sussiste quindi un rapporto di biosimilarità che richieda una specifica valutazione di equivalenza da parte di AIFA. Le differenze relative alla forma farmaceutica, all’unità di potenza e alla posologia sono state ritenute riconducibili a differenti procedimenti di standardizzazione, in assenza di metodi universalmente riconosciuti, e non idonee a escludere l’equivalenza funzionale dei prodotti rispetto all’esigenza terapeutica posta a base della gara. Il medicinale offerto dall’aggiudicataria, pur presentando specifiche tecniche diverse da quelle indicate nella lex specialis, è stato ritenuto funzionalmente equivalente. Il TAR ha inoltre valorizzato il divieto di specifiche tecniche tali da creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza o favorire un determinato prodotto e il principio del favor partecipationis. Poiché il rigetto del ricorso principale ha consolidato l’aggiudicazione e soddisfatto l’interesse finale dell’aggiudicataria, il ricorso incidentale condizionato è divenuto improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre agli oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato del ricorso incidentale se versato.

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    La disposizione disciplina le specifiche tecniche e consente l’ammissione di prodotti con caratteristiche equivalenti, in funzione dell’apertura concorrenziale e della partecipazione alla gara.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

    Le specifiche tecniche devono garantire pari accesso e non possono favorire o eliminare determinate imprese o prodotti; l’offerta non può essere esclusa quando le prestazioni o i requisiti funzionali sono soddisfatti in modo equivalente.

  • art. 48, comma 4, lett. c), d.l. 269/2003

    La ricorrente invocava la competenza di AIFA in materia di equivalenza dei medicinali, ma il TAR ha escluso che nel caso concreto fosse stata svolta una valutazione di equivalenza clinica o terapeutica riservata ad AIFA.

  • art. 15, commi 11-ter e 11-quater, d.l. 95/2012

    La disciplina è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’equivalenza terapeutica, ma il TAR ha ritenuto non pertinente il richiamo, trattandosi di medicinali originator con il medesimo principio attivo e non di farmaci in rapporto di biosimilarità.

  • art. 13 del capitolato normativo e prestazionale dello SDA

    I prodotti offerti per ciascun lotto dovranno corrispondere a quanto richiesto dalle strutture farmaceutiche delle Aziende Sanitarie e/o dell’ESTAR, nella documentazione tecnica dell’appalto specifico in termini di codice ATC, descrizione del principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione nonché essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio.

    La previsione capitolare non impedisce l’ammissione di un prodotto con specifiche differenti quando, sulla base delle caratteristiche funzionali, esso risulti equivalente rispetto all’esigenza posta a base della gara.

  • art. 120 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara per la fornitura di medicinali, la stazione appaltante può ammettere un prodotto con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate nella lex specialis quando ne sia accertata l’equivalenza funzionale rispetto alle esigenze oggettive dell’acquisto.
  • La valutazione dell’equivalenza funzionale svolta dalla stazione appaltante non coincide con la valutazione di equivalenza clinica o terapeutica riservata all’autorità regolatoria e non richiede l’intervento di AIFA quando si confrontano medicinali originator muniti di autorizzazione all’immissione in commercio, basati sul medesimo principio attivo biologico e non tra loro biosimilari.
  • Differenze nelle unità di misura della potenza e nella posologia dei medicinali allergenici non escludono di per sé l’equivalenza funzionale quando derivano da differenti procedimenti di standardizzazione del produttore, in assenza di metodi universalmente riconosciuti.
  • Le specifiche tecniche di una gara devono consentire pari accesso agli operatori economici e non possono creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza o favorire un determinato prodotto; l’interpretazione della lex specialis deve quindi essere conforme al principio di equivalenza e al favor partecipationis.
  • Il ricorso incidentale condizionato proposto dall’aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il rigetto del ricorso principale consolida l’aggiudicazione e soddisfa l’interesse finale dell’aggiudicatario.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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