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Sentenza

Sentenza n. 1283/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, n. 467 del 9 dicembre 2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento eseguito dall’Amministrazione fosse pienamente satisfattivo e che, nelle more del giudizio, fosse stata quindi data integrale ottemperanza al giudicato. Il Collegio ha tuttavia condannato l’Amministrazione alle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e la condotta dell’Amministrazione ha reso necessario l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in € 828,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza al giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa; impone comunque al giudice di provvedere sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda diviene priva di oggetto e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Se l’adempimento dell’Amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione può essere condannata alle spese perché la sua condotta ha reso necessaria l’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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