Sentenza n. 773/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, n.1729 del 18 aprile 2025, notificato in pari data, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 8 aprile 2025 (verbale n.185), dalla commissione medica concorsuale: "Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 - VN OS 05/10; Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera E, Punto 1."; - del verbale n. 185 della commissione medica concorsuale, notificato, unitamente al richiamato decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per asserito deficit dell'acutezza visiva naturale, unitamente al verbale della commissione medica concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato a una procedura per l'assunzione di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impugnava l'esclusione disposta dopo l'accertamento medico dell'8 aprile 2025, nel quale era stato rilevato un visus di 4/10 nell'occhio destro e di 5/10 nell'occhio sinistro. Deduceva, con il primo motivo, l'erroneità dell'accertamento, sostenendo che la commissione medica non avesse adottato gli accorgimenti necessari per una corretta stimolazione della vista; produceva un successivo referto oculistico attestante un visus di 6/10 nell'occhio destro e 8/10 nell'occhio sinistro. Con il secondo motivo denunciava la violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., ritenendo le anomalie dell'accertamento sintomatiche dell'inefficienza dell'azione amministrativa. Il Ministero opponeva il principio tempus regit actum, l'efficacia probatoria dei verbali della commissione concorsuale e la possibile esecuzione, dopo la visita, di un intervento di chirurgia refrattiva. Il TAR disponeva una verificazione affidata alla Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare: la visita del 14 ottobre 2025 rilevava un visus di 7/10 nell'occhio destro e 8/10 nell'occhio sinistro, compatibile con i parametri regolamentari, senza riscontrare trattamenti di chirurgia refrattiva o ortocheratologici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione, disponendo la definitiva ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi, anche formative, della procedura. Il Collegio ha precisato che, non essendo stato impugnato il bando, non poteva scrutinare la scelta amministrativa di applicare agli operatori i requisiti fisici previsti per i ruoli operativi, già ritenuta irragionevole in altra pronuncia; il sindacato è stato quindi limitato al provvedimento di esclusione. Anche assumendo applicabili i parametri dell'art. 1, comma 1, lettera e), del d.m. n. 166/2019, il requisito risultava comunque posseduto, poiché la norma richiede un'acutezza visiva naturale complessiva non inferiore a 14/10, con almeno 6/10 nell'occhio più debole, mentre sia il referto dell'ospedale sia la verificazione giudiziale attestavano valori conformi. La verificazione non ha sostituito la valutazione discrezionale dell'amministrazione, ma ha evidenziato l'inattendibilità dell'accertamento concorsuale e il travisamento dei fatti, corroborando la documentazione di parte. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese della verificazione, pari a 500 euro, sono state poste a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lettera e), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti.
La disposizione stabilisce il requisito di acutezza visiva naturale per i ruoli operativi; nel caso concreto, i valori accertati in sede documentale e mediante verificazione risultavano conformi.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione al principio di buon andamento e all'asserita inefficienza dell'accertamento medico, ma la decisione è stata fondata sull'erroneità e inattendibilità dell'accertamento, corroborate dalla verificazione.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno costituito la base processuale per disporre la verificazione tecnica sulla capacità visiva e sull'idoneità concorsuale del ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
artt. 99 e 112 c.p.c.
Sono stati richiamati per limitare lo scrutinio alla domanda effettivamente proposta: non essendo stato impugnato il bando, il giudice non ha esaminato la legittimità della scelta di applicare determinati requisiti, ma solo il provvedimento individuale di esclusione.
Massime di principio
- Il giudizio medico di inidoneità espresso da una commissione concorsuale può essere superato, ai fini dell'annullamento dell'esclusione, quando una verificazione giudiziale e la documentazione sanitaria dimostrino l'inattendibilità dell'accertamento originario, il travisamento dei fatti o l'erroneità della metodologia o degli strumenti utilizzati.
- La verificazione disposta in sede giurisdizionale non sostituisce la valutazione medico-discrezionale spettante all'amministrazione, ma può accertare l'attendibilità del giudizio concorsuale e rivelare, in via sintomatica, un vizio della funzione derivante da una incompleta o erronea rappresentazione degli elementi valutativi.
- Quando il ricorrente impugna soltanto il provvedimento individuale di esclusione e non il bando, il giudice deve limitare il sindacato alla legittimità dell'esclusione, senza estendere d'ufficio la decisione alla legittimità delle clausole del bando non contestate.
- Se i parametri sanitari applicati dalla procedura richiedono una soglia minima di acutezza visiva complessiva e una soglia minima per l'occhio più debole, l'accertamento dell'idoneità deve essere effettuato verificando entrambe le condizioni sulla base di risultanze attendibili e adeguatamente rappresentative della situazione del candidato.
- L'annullamento dell'esclusione per erroneità dell'accertamento sanitario comporta, quando il possesso del requisito risulti definitivamente comprovato, l'ammissione del candidato alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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