Sentenza n. 181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 279/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, deducendo carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del legittimo affidamento derivante dai ripetuti rinnovi della licenza dal 2005. Ha contestato che l'Amministrazione si fosse limitata ad affermare l'assenza di ragioni attuali giustificative del porto d'arma e l'assenza di elementi dimostrativi di un pericolo contingente, senza indicare fatti sopravvenuti idonei a giustificare il mutamento della precedente valutazione. L'appellante ha inoltre richiamato la propria partecipazione, durante il servizio nell'Arma dei Carabinieri, a indagini nei confronti di soggetti mafiosi, nonché l'attuale attività lavorativa di responsabile della protezione del patrimonio aziendale, indicata dal datore di lavoro come connessa al possesso dell'arma. Il TAR ha respinto il ricorso valorizzando l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e l'istruttoria dalla quale non risultavano minacce o pericoli attuali e concreti. In appello è stata dedotta l'erroneità della sentenza per non avere rilevato il difetto di istruttoria e motivazione del diniego, soprattutto in presenza di un titolo autorizzatorio risalente e più volte rinnovato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia di rilascio e rinnovo dei titoli di porto d'armi, ha ravvisato il difetto di motivazione del diniego. In particolare, la Prefettura non aveva spiegato, in assenza di fatti sopravvenuti ostativi, le specifiche ragioni per cui intendeva negare il rinnovo dopo i ripetuti precedenti rinnovi. La valutazione negativa risultava prevalentemente fondata sulla circostanza che l'interessato non avesse denunciato nuove aggressioni, senza confrontarsi adeguatamente con la sua incensuratezza, il comportamento complessivo, l'attività lavorativa svolta e la necessità di motivare il mutamento rispetto alla precedente valutazione. La decisione è stata adottata facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, con compensazione delle spese del grado d'appello.
Massime di principio
- Anche nell'esercizio dell'ampia discrezionalità spettante in materia di rilascio o rinnovo del porto d'armi, l'Amministrazione deve motivare specificamente il diniego quando il titolo sia stato rilasciato e rinnovato ripetutamente nel tempo.
- Il diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi non può fondarsi soltanto sull'assenza di nuove denunce di aggressioni o minacce, senza una valutazione complessiva e attuale della posizione dell'interessato e delle circostanze rilevanti.
- Quando l'Amministrazione intende modificare una precedente valutazione favorevole consolidatasi attraverso ripetuti rinnovi, deve indicare le ragioni concrete del mutamento e, in assenza di fatti sopravvenuti ostativi, spiegare perché le condizioni precedentemente ritenute sussistenti non possano più giustificare il rinnovo.
- La motivazione del diniego deve confrontarsi con gli elementi potenzialmente rilevanti emersi nel procedimento, compresi l'incensuratezza, il comportamento complessivo dell'interessato e l'attività lavorativa allegata a sostegno della richiesta.
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