Cassazione Penale, Sentenza n. 7916/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione tra più sentenze di condanna ma, nel rideterminare la pena, non ha applicato la riduzione prevista per i reati giudicati con il rito abbreviato (le sentenze sub 2) e 3) erano state pronunciate con rito abbreviato). Il motivo deduce che gli aumenti di pena correlati a quei reati avrebbero dovuto essere ridotti ai sensi dell'art. 442 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha accertato che le sentenze sub 2) e 3) erano effettivamente pronunciate con rito abbreviato e che l'ordinanza impugnata non mostra di avere applicato la riduzione prevista. Richiamata la giurisprudenza consolidata, la Corte ha ritenuto che, in sede di riconoscimento della continuazione 'in executivis', gli aumenti di pena relativi ai reati giudicati con rito abbreviato sono soggetti alla riduzione di un terzo e che il giudice dell'esecuzione deve indicare nella motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, codice di procedura penale
Prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte interpreta che, quando si applica la continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato e reati giudicati con rito ordinario, la riduzione va applicata ai reati giudicati con rito abbreviato anche se posti in continuazione con reati ordinari
art. 81 codice penale
Disciplina l'aumento della pena per la continuazione; la Corte richiama che l'aumento applicato per la continuazione relativo a reati celebrati con rito abbreviato deve essere assoggettato alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.
Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato comporta l'applicazione della riduzione del terzo soltanto nei confronti dei reati giudicati con rito abbreviato
Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita)
Giurisprudenza richiamata che precisa che, in sede di riconoscimento della continuazione in executivis, se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato l'aumento va ridotto e il giudice deve esplicitare in motivazione di avere tenuto conto di tale riduzione, che è aritmeticamente predeterminata
Massime di principio
- Quando si ridefinisce la pena in esecuzione considerando la continuazione, per i reati già giudicati con rito abbreviato va applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., anche se vengono posti in continuazione con reati giudicati con rito ordinario
- L'aumento di pena per continuazione (art. 81 c.p.) relativo a reati celebrati con rito abbreviato deve essere calcolato tenendo conto della riduzione: il giudice dell'esecuzione deve riportare nei calcoli e nella motivazione l'avvenuta applicazione della riduzione
- Se nei calcoli della pena non risulta l'applicazione della riduzione per il rito abbreviato, il provvedimento del giudice dell'esecuzione è annullabile e va disposta la rimessione per un nuovo giudizio
- La riduzione per il rito abbreviato ha carattere aritmetico e predeterminato: il giudice non deve fornire una motivazione sul 'quantum' della riduzione, ma deve esplicitare di averla applicata
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