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Sentenza

Sentenza n. 1646/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza del Comune di Caronia n. 39 del 13 marzo 2024, con cui è stata ordinata la demolizione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica, dell’edificio ad una elevazione fuori terra sito nella contrada Buzza, censito al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Caronia al foglio di mappa n. 9, particella 369, piano terra”; - della relazione di servizio del 5 febbraio 2024, redatta dal responsabile del procedimento dell’Area Tecnica e da personale della Polizia locale; - del provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina del 26 maggio 2023, prot. n. 9709, conosciuto con la notifica dell’ordinanza di demolizione; - di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati.

Giustizia amministrativa202400919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un edificio abusivo, relazione di servizio e parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di sanatoria paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti deducendo, tra l’altro, difetto di motivazione e di istruttoria del parere negativo della Soprintendenza, violazione delle garanzie partecipative per omesso preavviso di rigetto, formazione del nulla-osta per silenzio-assenso, illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione, mancata considerazione del certificato di idoneità statica o sismica, mancata definizione dell’istanza di condono, disparità di trattamento e difetto di motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione. Il motivo ritenuto decisivo riguarda l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria. Il ricorrente ha dedotto che, mediante osservazioni e documentazione fotografica e aerofotogrammetrica, avrebbe potuto dimostrare l’esistenza di un immobile preesistente e di volumetrie anteriori all’imposizione del vincolo paesaggistico, circostanze potenzialmente idonee a condurre a una diversa valutazione della sanabilità dell’opera.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per violazione delle garanzie partecipative e ha annullato tutti gli atti impugnati, assorbendo gli ulteriori motivi. Ha ritenuto pacifica l’omissione del preavviso di rigetto e ha affermato, richiamando il precedente del CGARS n. 649/2024, che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria e di condono edilizio. L’omissione è invalidante quando il privato indichi concretamente quale apporto collaborativo avrebbe potuto fornire e tale apporto sia potenzialmente idoneo a incidere sull’esito del procedimento. Nel caso concreto, la dedotta preesistenza di un immobile e di volumetrie anteriori al vincolo paesaggistico rendeva non palese che il procedimento avrebbe necessariamente dovuto concludersi con il diniego. Pertanto, non poteva operare l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, che costituisce eccezione subordinata alla regola generale della partecipazione procedimentale. Il TAR ha inoltre escluso che la natura abusiva e ormai immodificabile dell’opera rendesse superfluo il contraddittorio, poiché nel procedimento di sanatoria il privato può rappresentare circostanze rilevanti ai fini della sanabilità. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’istituto del preavviso di rigetto [...] va applicato anche ai procedimenti di sanatoria o di condono edilizio.

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche nei procedimenti di sanatoria e condono edilizio, consentendo al privato di fornire osservazioni e documentazione potenzialmente idonee a incidere sull’esito.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La disposizione opera come eccezione alla regola della partecipazione e non esclude l’annullabilità quando l’apporto partecipativo omesso avrebbe potuto fornire elementi rilevanti e rendere possibile un diverso esito procedimentale.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato nel motivo relativo al procedimento paesaggistico e alle garanzie partecipative; la sentenza afferma che il contraddittorio non è escluso nei procedimenti di sanatoria di opere abusive.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È richiamato dalla Soprintendenza per sostenere l’irrilevanza dell’apporto partecipativo nelle opere abusive; il TAR respinge tale impostazione, riconoscendo la possibile rilevanza di circostanze sulla sanabilità dell’opera.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003

    È richiamato dalle amministrazioni quale disciplina statale che limita la condonabilità delle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti relativi a istanze di sanatoria o condono edilizio e paesaggistico.
  • L’omissione del preavviso di rigetto determina l’illegittimità del diniego quando il privato indichi in modo concreto quali osservazioni, documenti o circostanze avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione e tali elementi siano potenzialmente idonei a condurre a un diverso esito.
  • L’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 costituisce un’eccezione alla regola generale della partecipazione procedimentale e può escludere l’annullamento solo quando sia palese, alla luce della fattispecie concreta, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • La natura abusiva o non modificabile dell’opera non rende di per sé superfluo il preavviso di rigetto nell’ambito di una sanatoria, poiché il privato può rappresentare circostanze storiche e fattuali rilevanti per verificare la sanabilità dell’intervento, quali la preesistenza di manufatti o volumetrie anteriori all’imposizione del vincolo paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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