Sentenza n. 2920/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento della Nota prot.n. AOOUSPNA 7234 del 27/03/2026 dell'USR Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di attivazione, per l'anno scolastico 2025/2026, delle classi collaterali terminali
Esito
Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
La società gestrice di un'istituzione scolastica paritaria ha impugnato il diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale relativo all'attivazione delle classi collaterali terminali, motivato dalla mancata presentazione dell'istanza entro il 31 luglio 2025. Nel giudizio è emerso che, con un provvedimento successivo del 29 aprile 2026, l'Ufficio regionale ha autorizzato l'attivazione delle classi richieste. La sentenza richiama, ai fini della soccombenza virtuale, la fondatezza del vizio di violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ossia l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, anche a prescindere dalla natura innovativa della disposizione invocata dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'autorizzazione sopravvenuta avesse integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente. Ha escluso quindi la declaratoria di improcedibilità richiesta dall'Amministrazione, poiché la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse integra la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della fondatezza del vizio di violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le spese sono state liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla l. 5 giugno 2025, n. 79
Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento
La disposizione ha introdotto un termine perentorio, entro il quale il gestore deve presentare la richiesta di autorizzazione per l'attivazione della classe terminale collaterale.
art. 1, comma 6-bis, l. 10 marzo 2000, n. 62
Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento
La norma subordina l'attivazione della classe collaterale alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale e alla presentazione di una richiesta motivata entro il 31 luglio precedente l'anno scolastico di riferimento.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La violazione dell'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza può fondare la soccombenza virtuale dell'Amministrazione nella regolazione delle spese.
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente l'interesse azionato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, anziché dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente l'interesse azionato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., e non la mera improcedibilità del ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla base dei vizi dedotti e degli atti disponibili.
- La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, consistente nell'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, può giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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