Cassazione Penale, Sentenza n. 10483/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bisterzo era stato condannato per il reato previsto dall'art.187, comma 8, in relazione all'art.186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992 n.285, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici mentre guidava con segni di alterazione (occhi lucidi, guida incerta) il 29/11/2017. In Cassazione ha dedotto: 1) vizio di applicazione della disciplina della prescrizione/improcedibilità (contestando il calcolo dei termini e sostenendo che la riforma Cartabia avrebbe dovuto produrre effetti favorevoli); 2) nullità/irregolarità procedurale per mancato avviso di cui all'art.114 disp. att. c.p.p. e sulla attendibilità dei testi di polizia giudiziaria; 3) carenza di motivazione sull'attendibilità dei testi; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) alla luce della condotta occasionale, assenza di pericolo per la pubblica incolumità e successivo comportamento collaborativo e assenza di dipendenza; 5) errore nella esclusione della circostanza di cui all'art.62-bis c.p. per presunti precedenti ritenuti della stessa indole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: il primo motivo (prescrizione/improcedibilità) è stato dichiarato infondato perché, essendo il fatto commesso il 29/11/2017, si applica la disciplina della legge 'Orlando' (art.159, comma 2, c.p.) con i relativi periodi di sospensione e il reato non è prescritto. Il secondo e terzo motivo (avviso art.114 e attendibilità testi di polizia) sono manifestamente infondati; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'avviso non è necessario nel caso di rifiuto rispetto ad accertamenti tecnico-non ripetibili. Il quarto motivo (art.131-bis, particolare tenuità) è stato invece ritenuto fondato: la motivazione dei giudici di merito è incompleta nel valutare la tenuità del fatto e l'incidenza dei precedenti; pertanto la sentenza è annullata limitatamente al punto relativo all'applicabilità della causa di non punibilità ex art.131-bis e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quel punto. Il quinto motivo (art.62-bis) è stato rigettato. In sintesi: annullamento parziale (solo in relazione all'art.131-bis) e resto del ricorso rigettato.
Norme richiamate
art.187, comma 8 c.d.s. in relazione all'art.186, comma 7 d.lgs. 30/04/1992 n.285
Normativa contestata usata come fondamento della condanna: il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici in presenza di indizi di alterazione è sanzionato; la Corte conferma la responsabilità in base a tali norme
art.159, comma 2 cod. pen. (legge 23/06/2017 n.103 - legge Orlando)
Introdusse la sospensione del corso della prescrizione nei gradi di giudizio; applicata al fatto commesso il 29/11/2017, la sospensione è computabile e conduce a ritenere non prescritta l'azione penale
art.161-bis cod. pen. (legge n.134/2021 - c.d. riforma Cartabia)
Prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la pronuncia di primo grado e, per reati commessi dal 1/1/2020, introduce l'improcedibilità; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non trovi applicazione favorevole al ricorrente per il fatto del 2017
art.344-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'improcedibilità per superamento di termini nei gradi di impugnazione (applicabile ai reati commessi dal 1/1/2020); non rilevante in senso favorevole per il caso concreto del 2017
art.114 disp. att. cod. proc. pen.
Avviso della facoltà di farsi assistere da difensore: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'obbligo di darlo nel caso di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti non ripetibili; la mancanza formale dell'avviso non ha inciso sulla validità del procedimento nel caso esaminato
art.131-bis cod. pen.
Istituto della particolare tenuità del fatto: richiede valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito carente nella valutazione di tali elementi e ha annullato sul punto per nuovo esame
art.62-bis cod. pen.
Circostanza attenuante speciale dedotta dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale dei giudici di merito sulla non applicazione delle attenuanti generiche non fosse infirmata dalle censure proposte
art.445 cod. proc. pen.
Rinvio alla estinzione/formalità dei precedenti: la Corte ha osservato che l'eventuale estinzione di precedenti avrebbe potuto incidere sulla valutazione dell'abitualità, e la mancanza di una motivazione esaustiva su questo punto ha contribuito all'annullamento relativo all'art.131-bis
Massime di principio
- Per determinare se un reato sia prescritto o se si applichi l'improcedibilità, occorre verificare esattamente la data del fatto e applicare la disciplina della prescrizione vigente per quel periodo (legge ex Cirielli, legge Orlando, legge Bonafede, riforma Cartabia) senza estensioni retroattive non previste dal legislatore
- La mancanza formale dell'avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. non è automaticamente causa di nullità del procedimento quando si tratta del rifiuto a sottoporsi ad accertamenti non ripetibili; i giudici possono ritenere irrilevante l'omissione se i diritti dell'imputato non risultano compressi
- L'applicazione dell'art.131-bis (particolare tenuità del fatto) richiede una motivazione concreta e articolata che consideri congiuntamente condotta, danno e colpevolezza; una valutazione parziale o generica è insufficiente e può comportare annullamento e rinvio
- La valutazione dell'abitualità o della 'medesima indole' dei precedenti va esplicitata chiaramente: l'eventuale estinzione o carattere diverso dei precedenti può incidere sul giudizio di non punibilità e deve essere valutata e motivata dal giudice di merito
- In caso di decisioni di merito carenti su profili rilevanti per la particolare tenuità o per l'incidenza dei precedenti, la Cassazione può annullare limitatamente a quei profili e rinviare per un nuovo giudizio, mantenendo invece ferme le rimanenti statuizioni se fondate
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