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Sentenza

Sentenza n. 3360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7327/2025, resa tra le parti in data 14/04/2025;

Giustizia amministrativa202505824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011 per un'unità di cogenerazione ad alto rendimento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società aveva presentato domanda congiunta per il riconoscimento dell'unità produttiva come cogenerativa ad alto rendimento e per l'accesso al regime di sostegno. Il GSE aveva riconosciuto la qualifica CAR, ma aveva negato l'accesso agli incentivi ritenendo non rispettato il requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del d.m. 5 settembre 2011, poiché l'intervento non era stato realizzato mediante componenti nuovi: l'unità, entrata in esercizio nel 2014, risultava composta da componenti già utilizzati in una precedente unità entrata in esercizio nel 2013. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la società ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 20/2007, del d.m. 5 settembre 2011 e dei principi della direttiva 2004/8/CE, nonché error in iudicando per mancato riconoscimento dei vizi di eccesso di potere dedotti in primo grado, consistenti in errore, difetto e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza motivazionale, illogicità e ingiustizia manifesta. Nelle more del giudizio, a seguito di una precedente sentenza favorevole relativa all'annualità 2016, il GSE ha riesaminato la posizione e riconosciuto i certificati anche per le annualità oggetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso era stato integralmente soddisfatto dal successivo comportamento del GSE, che aveva riconosciuto i certificati richiesti per le annualità controverse. Per tale ragione ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado, senza esaminare nel merito i motivi di appello. Ha compensato integralmente le spese del doppio grado, valorizzando la tempestiva e spontanea conformazione del GSE alla precedente decisione, l'estensione volontaria del relativo esito alle ulteriori annualità e la complessità e novità delle questioni affrontate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lettera c), d.m. 5 settembre 2011

    «l’intervento non rispetta i requisiti previsti dalla lettera c), comma1, art. 2 del DM 5 settembre 2011 per il riconoscimento di nuova unità di cogenerazione»

    Il GSE aveva interpretato la disposizione nel senso che l'accesso al regime di sostegno per una nuova unità di cogenerazione richiedesse l'impiego di componenti nuovi; tuttavia, la sentenza non esamina nel merito tale interpretazione, poiché dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 6 d.lgs. n. 20/2007

    Indicato dall'appellante quale parametro normativo asseritamente violato; la sentenza non decide la relativa censura per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della memoria depositata dall'appellante in vista dell'udienza di merito; la memoria ha rappresentato l'avvenuto soddisfacimento dell'interesse sostanziale.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito con l'azione, rendendo non più attuale la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere in appello per sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa, il giudice annulla senza rinvio la sentenza di primo grado, senza procedere all'esame dei motivi di impugnazione.
  • La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale quando l'amministrazione si conformi tempestivamente e spontaneamente a una precedente decisione, estendendone volontariamente gli effetti alle ulteriori posizioni controverse, soprattutto in presenza di questioni complesse e nuove.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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