Cassazione Civile, Ordinanza n. 25980/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa da una banca nei confronti di vari soggetti che avevano rivestito cariche sociali e del direttore generale, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati da condotte gestorie illegittime nel periodo 2003-2006. Nel corso del giudizio la banca ha concluso transazioni con la maggior parte dei convenuti, coltivando la domanda solo contro due soggetti rimasti in causa. Il tribunale li ha condannati in solido al risarcimento; la corte d'appello ha confermato la responsabilità ma ha ridotto il danno detraendo dal totale solo le somme effettivamente incassate dalla banca in forza delle transazioni, pur avendo accertato che tali importi erano inferiori alle quote ideali dei transigenti. I ricorrenti principali hanno censurato la decisione per violazione delle norme sulla solidarietà e sugli effetti della transazione parziale tra creditore e uno o alcuni condebitori, sostenendo che il debito residuo avrebbe dovuto essere ridotto per quote ideali e non per i soli importi concretamente pagati. La banca, con ricorso incidentale, ha contestato l'uso in appello di documenti relativi alle transazioni e la valutazione di non contestazione degli importi versati, oltre alla statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi principali di entrambi i convenuti, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale della banca e assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché ridetermini il residuo debito applicando il criterio corretto in tema di transazione parziale nell'obbligazione solidale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l'obbligo della ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2392 c.c.
richiamato come base dell'azione di responsabilità verso amministratori e organi sociali
art. 1292 c.c.
la responsabilità degli amministratori e sindaci è solidale anche quando le condotte causali siano distinte
art. 1298 c.c.
invocato dai ricorrenti per la regolazione interna dei rapporti tra condebitori solidali
art. 1304 c.c.
si applica solo se la transazione riguarda l'intero debito solidale; se riguarda la sola quota del debitore stipulante non opera per estensione ai condebitori non transigenti
art. 2055 c.c.
richiamato in tema di responsabilità solidale e riparto del debito risarcitorio
art. 1226 c.c.
usato dalla corte d'appello per la liquidazione equitativa del danno, richiamata senza censura decisiva in cassazione
art. 1411 c.c.
menzionato dai ricorrenti come possibile qualificazione della transazione a favore del terzo
art. 2041 c.c.
richiamato dal ricorrente Martellini per denunciare un preteso ingiustificato arricchimento della banca
art. 115 c.p.c.
invocato nei motivi incidentali per contestare la valutazione delle risultanze non specificamente contestate e l'utilizzo di documenti
art. 345 c.p.c.
richiamato per censurare la produzione in appello di documenti transattivi non ammessi in primo grado
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova sui contenuti e sugli effetti delle transazioni
art. 91 c.p.c.
richiamato dalla banca per contestare la regolazione delle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato dalla banca per contestare la compensazione parziale delle spese
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale
Massime di principio
- In caso di solidarietà passiva, la transazione conclusa dal creditore con uno o alcuni condebitori non consente l'estensione automatica degli effetti ex art. 1304 c.c. se non riguarda l'intero debito solidale.
- Se la transazione parziale ha ad oggetto solo la quota del condebitore stipulante, il debito residuo degli altri coobbligati si riduce, di regola, dell'importo corrispondente alla quota ideale del transigente quando quanto pagato sia inferiore a tale quota; se il pagamento è pari o superiore alla quota ideale, la riduzione opera per l'importo effettivamente versato.
- Nel giudizio di responsabilità solidale, la quantificazione del residuo credito dopo transazioni parziali deve evitare che il creditore ottenga una duplicazione del ristoro, ma deve anche rispettare il criterio della quota ideale del debitore transigente quando il pagamento sia inferiore ad essa.
- La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. richiede una critica specifica e autosufficiente delle risultanze processuali e degli atti richiamati, indicando contenuto e collocazione dei documenti rilevanti.
- Le contestazioni in materia di produzione documentale in appello e di spese di lite sono assorbite quando la cassazione intervenga per errore decisivo nella riduzione del debito residuo derivante da transazione parziale.
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