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Ordinanza

Ordinanza n. 1817/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202603718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di cessazione dell’attività dell’associazione, unitamente al verbale di sopralluogo e alla nota recante la contestazione di violazioni normative

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione gestore)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Mondragone, agendo quale capofila dell’Ambito C10, ha disposto la cessazione della propria attività, nonché gli atti presupposti richiamati nel provvedimento: un verbale di sopralluogo eseguito dal Comune di Castel Volturno e una nota, non notificata, con la quale sarebbe stata contestata in modo generico la violazione della legge n. 328/2000, della legge regionale Campania n. 11/2007 e del regolamento regionale n. 4/2014. In sede cautelare è stata dedotta, tra l’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, rilevando che la partecipazione procedimentale avrebbe consentito all’associazione di interloquire sullo stato attuale del manufatto edilizio interessato, anche alla luce della dedotta rimozione della situazione contestata.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, a un primo esame proprio della fase cautelare, presentasse apprezzabili profili di fumus boni iuris la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché tale comunicazione avrebbe potuto consentire all’associazione di rappresentare e documentare lo stato attuale del manufatto edilizio, anche in relazione alla rimozione allegata. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio derivante dalla cessazione dell’attività, che avrebbe imposto il collocamento dei minori ospitati presso altre strutture. Per conservare integra la situazione fino alla decisione di merito, ha sospeso gli atti impugnati. Ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito al 12 gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione della delicatezza della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati.

  • legge n. 328/2000

    Richiamata nell’ordinanza amministrativa quale fonte normativa asseritamente violata dall’associazione.

  • legge regionale Campania n. 11/2007

    Richiamata nell’ordinanza amministrativa quale fonte normativa asseritamente violata dall’associazione.

  • regolamento regionale n. 4/2014

    Richiamato nell’ordinanza amministrativa quale fonte regolamentare asseritamente violata dall’associazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La norma non è espressamente citata, ma la decisione cautelare valorizza la doglianza relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento può integrare un apprezzabile fumus boni iuris quando abbia concretamente impedito al destinatario del provvedimento di rappresentare circostanze sopravvenute o attuali rilevanti per la decisione amministrativa.
  • Quando un provvedimento di cessazione dell’attività incide su una struttura che ospita minori, il rischio di doverli trasferire presso altre strutture può integrare il periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’atto.
  • La tutela cautelare può essere accordata per conservare integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito, quando risultino congiuntamente apprezzabili il fumus relativo a una violazione procedimentale e il pregiudizio grave derivante dall’immediata efficacia del provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

Testo integrale

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