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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25270/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda, accolta in primo grado e confermata in appello, con cui alcuni eredi chiedevano di essere dichiarati titolari per usucapione di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà altrui. La corte di merito aveva ritenuto che, indipendentemente dal titolo negoziale richiamato dalle parti, la servitù fosse stata acquistata per usucapione in base all'uso del passaggio verso un orto. I proprietari del fondo servente hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Hanno sostenuto, in sintesi: che la clausola contrattuale del 1968 sarebbe stata male interpretata e che, una volta costruita una scala esterna, il passaggio sul loro fondo sarebbe divenuto inutile ed estinto; che la corte territoriale avrebbe valutato erroneamente le prove; che avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi, in particolare il contenuto della clausola e la successiva costruzione della scala; che mancasse il requisito dell'apparenza della servitù, perché non vi sarebbe stato un opus manu factum o comunque un percorso specificamente destinato all'esercizio del diritto; che difettassero l'animus possidendi e il possesso utile all'usucapione, essendo il passaggio solo tollerato e sporadico; che la Corte d'appello avrebbe omesso fatti decisivi anche sul requisito dell'apparenza e sulle fotografie richiamate; e, infine, che fosse stata illegittimamente mancata l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare lo stato dei luoghi. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o comunque infondati perché non coglievano la ratio decidendi, basata non sul contratto ma sull'accertata usucapione; perché tendevano a un nuovo riesame del merito e delle prove; perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era scrutinabile in presenza di doppia conforme senza specifica indicazione delle divergenze tra le due decisioni di merito; e perché la CTU è mezzo rimesso al prudente apprezzamento del giudice. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato supplementare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente costruite come violazioni di legge o omessi esami di fatti decisivi, miravano in realtà a contestare l'accertamento di merito compiuto dai giudici territoriali sulla sussistenza dell'usucapione della servitù di passaggio e sul requisito dell'apparenza. Ha inoltre affermato che la decisione di merito non si fondava sul titolo negoziale del 1968, sicché le censure di interpretazione contrattuale non coglievano la ratio decidendi. Quanto al motivo sul vizio motivazionale, ha applicato la regola della doppia conforme, rilevando l'assenza di una specifica deduzione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha poi ribadito che la mancata ammissione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e le ulteriori somme previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati è compatibile con la partecipazione al collegio del consigliere proponente, non sussistendo incompatibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la decisione camerale successiva alla proposta del consigliere delegato nel procedimento accelerato

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non ricorre incompatibilità del consigliere proponente perché la proposta non ha natura decisoria

  • art. 52 c.p.c.

    non è ravvisabile motivo di astensione o ricusazione per la sola formulazione della proposta

  • artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1371 c.c.

    le censure di interpretazione del contratto sono state ritenute non pertinenti perché la decisione impugnata non era fondata sul titolo negoziale

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in tema di usucapione della servitù di passaggio

  • art. 1061 c.c.

    il requisito dell'apparenza può risultare anche da un sentiero naturale, purché visibile, non equivoco e permanente, idoneo a denotare l'uso per il fondo dominante

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o ignora una specifica regola legale di valutazione, non quando si contesti il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano e dimostrano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale

  • art. 1144 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente sul tema del passaggio tollerato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del fatto

  • art. 1140 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il possesso utile all'usucapione, senza superare il limite del riesame di merito

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sull'onere della prova non è ammissibile quando, in sostanza, si chiede una diversa valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non quando sceglie tra prove ritualmente dedotte

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna a somme ulteriori a titolo sanzionatorio in favore della controparte e della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova, come errore di percezione, è rimedio della revocazione, non del ricorso per cassazione

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità può avere riflessi anche nei rapporti con eventuali impugnazioni incidentali

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come possibile veicolo del vizio solo per errori processuali, non per un nuovo giudizio sul merito

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato nel contesto della delimitazione del vizio di legittimità, ma non pertinente al caso concreto

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è utile censurare il contratto o altri elementi non posti a fondamento effettivo della decisione.
  • La deduzione di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o delle prove: la Cassazione controlla la corretta sussunzione della fattispecie accertata, non ricostruisce il fatto.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge, non quando si contesti il semplice apprezzamento del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza può risultare anche da un sentiero naturale, purché il tracciato sia visibile, non equivoco e permanente e denoti in modo univoco la destinazione al fondo dominante.
  • La doglianza sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito, poiché la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in un errore percettivo sul dato probatorio, va fatto valere con revocazione e non con un ricorso per cassazione volto a ottenere un riesame istruttorio.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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