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Sentenza

Sentenza del 28/01/2020 n. 949 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 13/2020 IVA - Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente impugnava un avviso di recupero IVA (anno 2013, euro 141.919,72) relativo a cessioni verso A. Ltd (GB) effettuate senza iscrizione al VIES, sostenendo la non imponibilità intracomunitaria delle operazioni e invocando altresì la sanabilità dell'omessa iscrizione tramite la remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012). L'Amministrazione ribatteva che, oltre alla mancanza dell'iscrizione VIES, il contribuente non aveva provato le condizioni essenziali richieste dalla giurisprudenza comunitaria per la non imponibilità (che cedente e cessionario siano soggetti passivi IVA e che i beni siano effettivamente fuoriusciti dal patrimonio del cedente e nella disponibilità del cessionario). In primo grado la CTP rigettava il ricorso per difetto di prova; in appello la XXX s.r.l. non ha specificamente censurato le parti della motivazione della sentenza di primo grado, limitandosi a riprodurre le deduzioni del primo grado.

La decisione

L'appello è stato dichiarato inammissibile e infondato e rigettato. Il Collegio ha rilevato la violazione del principio di specificità dei motivi d'appello (mancata indicazione motivata delle parti della sentenza di primo grado contestate) e, sul merito, ha confermato che la prova delle condizioni essenziali per la non imponibilità non era stata depositata dal ricorrente. È stata disposta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-21/16 (09.02.2017)

    Causa C-21/16, 09.02.2017

    L'iscrizione al VIES non costituisce condizione sostanziale per la non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie; è invece necessario che siano soddisfatte le condizioni essenziali (cedente e cessionario soggetti passivi IVA; fuoriuscita del bene dal patrimonio del cedente e disponibilità del medesimo al cessionario).

  • D.L. 16/2012

    La remissione in bonis può sanare omissioni formali (es. omissione di adempimenti amministrativi) ma non può sostituire la prova della sussistenza delle condizioni sostanziali richieste per il regime di non imponibilità.

  • Direttiva 2006/112/CE (regime IVA UE)

    Ai fini della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie la disciplina comunitaria richiede che l'operazione sia effettivamente una cessione intracomunitaria (trasporto o spedizione verso altro Stato Membro) e che ricorrano le condizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Massime di principio

  • La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie non si ottiene automaticamente con l'iscrizione al VIES: quest'ultima è un requisito amministrativo, non una condizione sostanziale.
  • Per ottenere il regime di non imponibilità il contribuente deve provare documentale tutte le condizioni essenziali: che cedente e cessionario siano soggetti passivi IVA e che il bene sia effettivamente uscito dal patrimonio del cedente e sia nella disponibilità del cessionario (documenti di trasporto, prove di consegna, fatture, attestazioni della partita IVA del cessionario, contratti, ecc.).
  • La remissione in bonis può rimediare a omissioni formali o amministrative, ma non supplisce alla mancanza di prova delle condizioni sostanziali richieste dalla normativa comunitaria per la non imponibilità.
  • In sede processuale il contribuente deve depositare idonea documentazione già nel giudizio di primo grado: la mera deduzione di fatto o l'allegazione generica non è sufficiente.
  • In sede di impugnazione è essenziale rispettare i requisiti di specificità dei motivi: l'appello deve indicare chiaramente e motivatamente le parti della decisione che si contestano, altrimenti può essere dichiarato inammissibile o improduttivo.
  • Se non viene fornita adeguata prova documentale, l'Amministrazione può rettificare e recuperare l'IVA connessa alle cessioni intracomunitarie contestate.

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