Cassazione Penale, Sentenza n. 35868/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva revocato il decreto di sequestro preventivo del dipinto "Trittico della Crocifissione e Santi" attribuito ad Aimo Volpi e ne aveva ordinato la restituzione al ricorrente. Il ricorrente deduceva: carenza di motivazione in relazione all'esclusione della sua buona fede (aveva acquistato l'opera presso una casa d'aste e non dalle indagate), errori di valutazione e travisamento probatorio su documenti (memoria presentata contro il vincolo) e omessa considerazione del periculum in mora al momento del vincolo; sosteneva che il tribunale avrebbe dovuto pronunciare l'annullamento del decreto (non la revoca) e che l'ordinanza impugnata avrebbe potuto costituire un "giudicato cautelare" lesivo per eventuali procedimenti penali successivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: essendo intervenuta la restituzione dell'opera, viene meno l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione di una misura reale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'interesse impugnatorio in materia di misure reali si identifica con l'interesse alla restituzione. Ha inoltre precisato che il "giudicato cautelare" ha efficacia limitata al procedimento incidentale e non pregiudica processi diversi o il merito penale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
La norma indica il reato relativo ai beni culturali cui attiene il procedimento originario; la sentenza la menziona come oggetto del procedimento ma non la interpreta sostanzialmente, essendo la decisione centrata sull'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura del ricorrente sulla presunta carenza di motivazione; la Corte non ritiene che la questione di motivazione dia titolo all'impugnazione una volta venuta meno l'interest ad impugnare
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale principio generale: l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e perdurare fino alla decisione; la Corte applica questo criterio per escludere l'ammissibilità del ricorso dopo la restituzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sanzione pecuniaria e le spese in caso di inammissibilità per cause non ascrivibili a colpa; la Corte la applica condannando il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese processuali
art. 73 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato per spiegare il ruolo del pubblico ministero nella vigilanza sull'osservanza delle leggi; la Corte osserva che l'aver perseguito una 'pronuncia legittima' non basta a fondare interesse impugnatorio autonomo
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare un provvedimento che dispone misure reali sussiste principalmente fino al momento in cui permane la situazione materiale da tutelare (es. il bene sequestrato). Se il bene viene restituito l'interesse si estingue e il ricorso diventa inammissibile per difetto d'interesse.
- La ricerca di una "pronuncia legittima" per ragioni di principio o per timore di effetti su procedimenti successivi non costituisce di per sé un interesse concreto e attuale utile a fondare l'impugnazione, salvo che l'esito dell'appello possa materialmente rimuovere uno svantaggio processuale persistente.
- Il cosiddetto "giudicato cautelare" ha efficacia limitata al procedimento incidentale che lo ha formato e non produce automaticamente effetti pregiudizievoli su procedimenti penali diversi o sul merito; non giustifica quindi, di regola, l'ammissibilità di un ricorso quando l'interesse materiale è venuto meno.
- Per contestare profili di motivazione o travisamento probatorio relativi a una decisione cautelare, il ricorrente dovrebbe agire tempestivamente e finché sussiste un interesse concreto (ad es. prima della restituzione); altrimenti rischia l'inammissibilità per difetto di interesse.
- In casi in cui si temano ripercussioni in altri procedimenti (p. es. contestazioni per ricettazione), è opportuno valutare rimedi processuali alternativi o tempestive impugnazioni incidentali nel procedimento penale pertinente, poiché l'impugnazione del provvedimento cautelare resa superflua dalla restituzione difficilmente sarà ammessa.
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