Sentenza n. 7451/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale del TAR Lazio che aveva disposto la cancellazione dal ruolo del giudizio di ottemperanza per una ritenuta sospensione ex lege ai sensi dell’art. 5-sexies l. 89/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato il decreto presidenziale del TAR Lazio n. 266/2025 del 23 gennaio 2025, sostenendo che non sussistesse la causa di sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza in materia di equa riparazione prevista dall’art. 5-sexies l. 89/2001, come modificato dalla l. 207/2024. Nel corso del giudizio d’appello ha chiesto la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto pagamento, avvenuto il 16 ottobre 2025, e la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto l’appello per cessazione della materia del contendere, conseguente al pagamento. Ha respinto la domanda dell’appellante di rifusione delle spese: ai fini della soccombenza virtuale ha rilevato che l’appello sarebbe stato definito in rito, perché diretto contro un decreto presidenziale di cancellazione dal ruolo, provvedimento ordinatorio non appellabile, rimovibile chiedendo la fissazione dell’udienza o, nei riti camerali, presentando un’istanza di prelievo. Anche riqualificando il decreto come ordinanza di sospensione, l’appello sarebbe stato irricevibile per tardività: nel giudizio di ottemperanza il termine per appellare è dimezzato e quello lungo è di tre mesi, mentre la notifica era avvenuta il 9 luglio 2025 rispetto alla pubblicazione del 23 gennaio 2025. Il Collegio ha tuttavia condannato l’appellante alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge se dovuti, considerando che la cessazione, dovuta al pagamento, era stata dichiarata tardivamente e non incideva sulla questione della legittimità della sospensione del giudizio di primo grado.
Norme richiamate
art. 5-sexies l. 89/2001
Con il ricorso n. 5810/2025, notificato il 9/7/2025 e depositato il 15/7/2025, la società Unicalcestruzzi s.p.a. impugna il decreto presidenziale 23/1/2025 n. 266 che dispone la cancellazione della causa dal ruolo in ragione di una ritenuta ragione di sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza, in materia di legge Pinto, ai sensi dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001 come novellato dall’art. 1 comma 817, l. n. 207/2024.
La disposizione, nel testo modificato dalla l. 207/2024, era stata invocata quale fondamento della sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza; la sentenza non decide nel merito la legittimità di tale sospensione.
art. 1, comma 817, l. 207/2024
Con il ricorso n. 5810/2025, notificato il 9/7/2025 e depositato il 15/7/2025, la società Unicalcestruzzi s.p.a. impugna il decreto presidenziale 23/1/2025 n. 266 che dispone la cancellazione della causa dal ruolo in ragione di una ritenuta ragione di sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza, in materia di legge Pinto, ai sensi dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001 come novellato dall’art. 1 comma 817, l. n. 207/2024.
La novella è indicata come fonte della disciplina sulla sospensione dedotta nel giudizio, ma la questione sostanziale non viene esaminata per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 87 c.p.a.
Nei riti camerali, quale quello de quo, in cui non è prevista l’istanza di fissazione di udienza, nulla impedisce non solo di presentarla (e in effetti la ricorrente in primo grado la ha presentata, prima che venisse disposta la cancellazione dal ruolo), ma soprattutto di presentare una istanza di prelievo.
La sentenza afferma che, anche nei riti camerali privi di una previsione sull’istanza di fissazione, la cancellazione dal ruolo può essere superata mediante un’istanza di fissazione o, in particolare, un’istanza di prelievo.
art. 92, comma 2, c.p.a.
Considerato che la ragione della cessazione della materia del contendere risale a ottobre 2025 ma è stata dichiarata solo in data 24/9/2026, peraltro in modo tardivo rispetto al termine di deposito delle memorie, e che comunque la stessa si fonda sull’intervenuto pagamento, ma non tocca la questione della legittima sospensione del giudizio di primo grado, le spese vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La decisione regola le spese considerando la soccombenza virtuale e il comportamento processuale relativo alla tardiva comunicazione della sopravvenuta cessazione; il testo non indica espressamente la disposizione normativa applicata.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Si verte infatti in un giudizio di ottemperanza, soggetto a termini dimezzati, ivi incluso il termine per proporre appello. Il termine lungo di proposizione dell’appello è pacificamente pari a tre mesi e non a sei mesi, sicché a fronte di un provvedimento pubblicato il 23/1/2025, la notifica dell’appello in data 9/7/2025 è manifestamente tardiva.
Nel giudizio di ottemperanza i termini processuali, incluso quello per proporre appello, sono dimezzati; il termine lungo è quindi di tre mesi e l’appello notificato oltre tale termine è tardivo.
Massime di principio
- Il decreto presidenziale di cancellazione della causa dal ruolo è un provvedimento ordinatorio non appellabile; la parte interessata può chiederne la rimozione al giudice che lo ha adottato mediante istanza di fissazione dell’udienza e, nei riti camerali, mediante istanza di prelievo.
- Nel giudizio di ottemperanza i termini processuali, compreso quello per proporre appello, sono dimezzati; il termine lungo per appellare è di tre mesi.
- Quando la cessazione della materia del contendere interviene per pagamento, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo la soccombenza virtuale, tenendo conto anche della tardività con cui la cessazione è stata dichiarata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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