Cassazione Civile, Ordinanza n. 03382/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento sottostante, asseritamente non notificata, relativi a IIDD per l'anno 2007. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo nulla la notifica della cartella perché consegnata al portiere senza prova della raccomandata informativa, con conseguente decadenza dell'azione accertativa e prescrizione. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e sostenendo la regolarità della notifica: secondo la ricorrente, era stata prodotta la relata di notifica, attestante la consegna presso la sede societaria in busta sigillata al portiere dello stabile ex art. 139 c.p.c., nonché la raccomandata integrativa inviata il 28 luglio 2011 e depositata in atti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della concessionaria, ma non per esaminare nel merito la regolarità della notifica: ha invece rilevato d'ufficio che il ricorso originario della contribuente era inammissibile perché diretto contro un atto non impugnabile, ossia l'estratto di ruolo. Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite dopo l'intervento normativo sull'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione del mutamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
consegnata ... al portiere dello stabile
È richiamato per descrivere la notifica della cartella effettuata presso la sede societaria con consegna al portiere; la ricorrente invoca la regolarità della notificazione eseguita secondo tale schema.
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile
La norma, come novellata, è letta come ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo quale mero elaborato informatico, e come fonte del principio di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, salvo i casi eccezionali espressamente previsti.
art. 3-bis del d.l. n. 146/2021
È indicato come intervento legislativo che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.
L. n. 215/2021
È richiamata come legge di conversione che ha recepito l'intervento normativo.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
È evocato per distinguere gli atti impositivi o riscossivi impugnabili dal mero estratto di ruolo.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È richiamato tra i casi eccezionali in cui il debitore può impugnare direttamente ruolo e cartella non validamente notificata, per il pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È menzionato tra le ipotesi eccezionali di diretta impugnazione quando l'iscrizione a ruolo può incidere sui pagamenti dovuti da pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 1, lett. a), d.M. 19 gennaio 2008, n. 40
È richiamato come riferimento dei soggetti pubblici rispetto ai quali operano le verifiche collegate all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973.
art. 382, comma 3, c.p.c.
È applicato per cassare senza rinvio la sentenza, poiché la causa non poteva essere proposta.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
Sono indicati solo per escludere la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo.
art. 6 CEDU
È richiamato, insieme all'art. 117 Cost., nel vaglio di costituzionalità della norma introdotta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
È menzionato nel medesimo vaglio di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile, perché costituisce un mero elaborato informatico che riporta i dati della cartella e del ruolo, ma non contiene di per sé una pretesa impositiva autonoma.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi eccezionali previsti dalla legge, nei quali il debitore dimostri un concreto pregiudizio collegato a specifiche esigenze procedimentali o amministrative.
- Quando il ricorso introduttivo è proposto contro un atto non impugnabile, il giudice deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità e la sentenza va cassata senza rinvio, se la causa non poteva essere proposta.
- L'innovazione normativa sull'estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti, in quanto specifica l'interesse ad agire in relazione alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificati o invalidamente notificati.
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