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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2116/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa ha impugnato la conferma di condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). Le censure principali erano: 1) estinzione del reato di cui all'art. 646 per prescrizione (sostenendo che i fondi versati dalla parte civile erano stati destinati all'acquisto delle opere e quindi non vi fu appropriazione); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova circa la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'appropriazione indebita (la ricorrente ha prodotto certificati di autenticità e ha detto di aver acquistato le opere per il gruppo concordato); 3) mancata valutazione della buona fede e delle proposte di comporre la lite; 4) contestazione della responsabilità per il reato ex art. 388 c.p. in ordine all'impossibilità di asporto dei beni pignorati e alle comunicazioni con l'istituto vendite giudiziarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione del reato di appropriazione indebita, ritenendo che il reato si sia consumato con l'interversione del vincolo di destinazione manifestatasi alla data della richiesta formale di rendiconto (8/4/2013) e che la prescrizione si sia perfezionata entro ottobre 2021; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'art. 646 c.p. per estinzione del reato per prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al reato ex art. 388 c.p. e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per la determinazione della pena connessa a tale reato, dato che la declaratoria di prescrizione ha fatto venir meno il reato di maggiore gravità che aveva costituito la pena base. Le statuizioni civili sono state confermate; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di assistenza e difesa della parte civile per il grado odierno.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    Il reato è considerato istantaneo e si consuma con il primo atto di dominio executivo che manifesta la volontà di tenere la cosa come propria; il termine prescrizionale quindi decorre dal momento in cui si verifica l'interversione del vincolo di destinazione (nel caso, fissata dalla Corte nel momento successivo alla richiesta di rendiconto dell'8/4/2013).

  • art. 388 cod. pen. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)

    Per integrare il reato è necessario il dolo nell'ostacolare l'esecuzione; nella specie la Cassazione ha ritenuto fondate le valutazioni di merito secondo cui i beni pignorati non risultavano posti a disposizione della procedura e che non vi erano elementi decisivi a provare la buona fede della ricorrente.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2) su consumo dell'appropriazione indebita

    richiamate pronunce: Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014; n. 25282 del 31/05/2016; n. 15735 del 14/02/2020; n. 43634 del 23/09/2021

    Conferma il principio che l'appropriazione indebita è reato istantaneo e che l'interversione del vincolo di destinazione è l'elemento fattuale che determina il momento consumativo utile ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • L'appropriazione indebita si considera consumata al momento in cui il vincolo di destinazione delle somme o delle cose viene irrevocabilmente violato: una richiesta formale di rendiconto senza risposta può segnare il momento di interversione e far decorrere la prescrizione.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie nei dettagli se i giudici di merito hanno motivato adeguatamente; pertanto le censure di merito ripetute senza nuovi elementi sono spesso inammissibili o destituite di fondamento.
  • La mera esibizione di certificati di autenticità o di possessione di documenti non è in sé sufficiente a dimostrare l'effettivo acquisto o la destinazione dei fondi: occorrono riscontri documentali (fatture, movimenti bancari, titoli di proprietà) per contrastare convincimenti motivati dei giudici di merito.
  • Quando la Cassazione dichiara estinto per prescrizione uno dei reati di un collegamento o continuazione, può annullare senza rinvio per la parte prescritta e disporre il rinvio per la determinazione della pena per gli altri reati non estinti, perché la declaratoria di prescrizione incide sulla determinazione della pena complessiva.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è importante conservare e produrre documentazione probatoria diretta delle operazioni (contratti, fatture, bonifici, scritture private datate) e risposte formali a richieste di rendiconto, poiché la prova documentale è decisiva nell'accertamento dell'interversione del vincolo fiduciario.

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