Sentenza n. 562/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Monza n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva imposto l’attivazione della Carta elettronica per complessivi 2.000 euro relativi agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 30 novembre 2023. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, mediante attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, la somma complessiva di 2.000 euro per quattro anni scolastici, rigettando invece la pretesa relativa all’anno scolastico 2017/2018 per prescrizione. Il titolo, notificato il 29 dicembre 2023, non è stato impugnato ed è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 luglio 2025. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi chiesto di ordinare al Ministero l’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita formalmente, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, limitatamente al contributo per la formazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento di somme.
art. 1 legge 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto dell’obbligo di attivazione imposto dal giudicato del Tribunale di Monza.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la disciplina applicabile al rinvio alle norme del processo civile.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare all’amministrazione di dare completa esecuzione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato e sia rimasto ineseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali.
- Quando l’amministrazione non contesta il mancato adempimento dell’obbligo risultante dal titolo giudiziale e l’inadempimento è adeguatamente documentato, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto mediante ordine di esecuzione del giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento al decorso infruttuoso di un termine assegnato all’amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l’attività da eseguire; quando si tratta di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della relativa spesa, l’incarico può essere svolto senza liquidazione di compenso.
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