Sentenza n. 3777/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 34/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1148/2024 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, pubblicata in data 10 gennaio 2025, notificata il 3 giugno 2025 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, del beneficio annuale di euro 500,00 relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.500,00. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha eseguito il comando giudiziale, sia pure tardivamente, accreditando alla ricorrente le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, in corso di giudizio, è stato integralmente conseguito il bene della vita perseguito, ossia l'accredito dell'importo dovuto sulla Carta elettronica del docente. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero applicando il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il giudice ha inoltre rilevato il limitato impegno professionale richiesto, trattandosi di controversia seriale relativa all'esecuzione di una sentenza in materia di Carta del docente, priva di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; l'intervenuto adempimento dell'Amministrazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito.
- Quando l'Amministrazione adempie al comando giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene dichiarato cessato per sopravvenuto adempimento.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza relativo all'esecuzione della Carta elettronica del docente, il giudice può valorizzare il limitato impegno professionale richiesto dalla sostanziale assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →