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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33351/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva ottenuto nel 2011 un finanziamento assistito da garanzia pubblica del Fondo per le piccole e medie imprese. Nel 2016 aveva presentato domanda di concordato preventivo in continuità, omologato nel 2017, inserendo il residuo del finanziamento tra i crediti chirografari. Successivamente la banca gerente del Fondo comunicava di avere escusso la garanzia per una parte del credito e di essere surrogata nei diritti della banca finanziatrice con privilegio ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015. La debitrice impugnava la cartella di pagamento emessa per il credito così azionato, sostenendo che il credito dovesse ritenersi chirografario, perché il privilegio non era opponibile al ceto creditorio e comunque non era applicabile in caso di surrogazione. In Cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 61 e 169 l. fall., assumendo che fosse inammissibile la surrogazione/regresso verso una società in concordato da parte di coobbligato o fideiussore che avesse pagato solo parzialmente il creditore principale; 2) violazione dell'art. 1203 c.c. in relazione all'art. 168, comma 3, l. fall., sostenendo che, essendo il credito del finanziatore originario chirografario nel concordato, anche il surrogato non poteva vantare una prelazione sorta dopo l'apertura della procedura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della non operatività della surrogazione in caso di pagamento non integralmente satisfattivo era nuova e non risultava proposta nei motivi di appello, essendo stata sollevata solo in comparsa conclusionale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché muoveva da un presupposto non corrispondente alla ratio della sentenza impugnata: la corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla nascita di un privilegio dopo l'apertura del concordato, ma aveva accertato in fatto che il credito era già assistito da privilegio in base alla disciplina vigente al momento della concessione della garanzia, cioè al d.lgs. n. 123 del 1998. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 61 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della censura sulla surrogazione/regresso nel concordato, ma la Corte non esamina nel merito la dedotta violazione perché la questione è nuova in appello.

  • art. 169 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del concordato preventivo; la censura è dichiarata inammissibile per novità della questione.

  • art. 1203 c.c.

    Norma invocata per contestare la surrogazione del solvens nei diritti del creditore originario; la Corte rileva che il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza di merito.

  • art. 168, comma 3, l. fall.

    Richiamato per sostenere l'inopponibilità delle cause di prelazione sorte dopo l'apertura della procedura; la Corte osserva che, nel caso deciso, il privilegio era stato ritenuto già esistente in base alla disciplina vigente al momento della concessione della garanzia.

  • art. 8-bis d.l. n. 3 del 2015, conv. in l. n. 33 del 2015

    La sentenza di merito aveva richiamato questa disposizione per riconoscere il privilegio al credito di natura pubblica; la Cassazione non decide sulla sua portata sostanziale, perché il motivo è inammissibile.

  • d.lgs. n. 123 del 1998

    La corte d'appello ha ritenuto che il privilegio derivasse già da questa disciplina, vigente all'epoca della concessione della garanzia, e la Cassazione prende atto di tale accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che prospetti per la prima volta una questione non dedotta nei motivi di appello: la comparsa conclusionale può solo illustrare domande ed eccezioni già ritualmente formulate, non introdurre temi nuovi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la doglianza che attribuisca al giudice di merito una decisione fondata su un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base del decisum.
  • Quando il giudice di merito accerta che una prelazione era già prevista dalla disciplina vigente al momento della concessione della garanzia, non è configurabile una censura che presupponga la nascita successiva del privilegio dopo l'apertura della procedura concorsuale.
  • La surrogazione del garante o del fideiussore va esaminata alla luce del titolo e della disciplina sostanziale applicabile al credito originario; tuttavia, nel giudizio di legittimità, tale tema non può essere scrutinato se la relativa questione è processualmente nuova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoFideiussione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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