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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08798/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un amministratore giudiziario nominato in un procedimento di prevenzione. Il Tribunale aveva liquidato una somma a titolo di compenso per l'attività svolta in un determinato periodo; la Corte di appello, in riforma, aveva rideterminato il compenso in misura diversa. Avverso il decreto della Corte di appello sono stati proposti due separati ricorsi per cassazione, uno dalla Procura generale e uno dall'amministratore giudiziario. La questione esaminata dalla Corte di cassazione non attiene al merito della liquidazione, ma alla rituale instaurazione del giudizio di legittimità: i ricorsi erano stati proposti con le forme del rito penale, senza notificazione ad alcun destinatario, mentre il rimedio avverso il provvedimento di liquidazione dell'ausiliario del giudice deve essere proposto con le forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi ex art. 335 c.p.c. e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha rilevato che, trattandosi di impugnazione di un provvedimento di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice nell'ambito di un procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione doveva essere proposto nelle forme del rito civile, con notifica del ricorso introduttivo. Poiché i ricorsi erano stati invece proposti nelle forme del rito penale e non risultavano notificati, sono stati dichiarati inammissibili. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per reciproca soccombenza; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    è stata disposta la riunione dei ricorsi separatamente proposti contro il medesimo provvedimento

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione dell'ausiliario del giudice deve essere proposto nelle forme del rito civile, con notificazione del ricorso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come disciplina applicabile alla liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'impugnazione in cassazione contro il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice deve essere introdotta con le forme del rito civile previste dalla disciplina speciale, non con quelle del rito penale.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto nelle forme errate e non risulta notificato alla controparte, esso è inammissibile.
  • Quando due ricorsi sono proposti separatamente contro lo stesso provvedimento, la Corte ne dispone la riunione ex art. 335 c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità, l'erronea scelta del rito e la mancanza di notificazione del ricorso comportano un vizio processuale assorbente che impedisce l'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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