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Sentenza

Sentenza n. 3760/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2321/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di 3.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, la somma complessiva di 3.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Il giudicato era stato notificato all'Amministrazione, ma il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il titolo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è stato nominato commissario ad acta, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento; nessun compenso è stato riconosciuto, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni sugli interessi, quale parametro per la verifica della misura e decorrenza degli accessori dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, inclusa la distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua esatta dimensione derivano dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, non dalla domanda formulata nel giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione debitrice, che deve verificare autonomamente la misura e la decorrenza delle somme dovute secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento al giudicato può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento coattivo delle somme dovute.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali sono direttamente inerenti alla gestione della spesa oggetto dell'ottemperanza, l'attività può essere svolta senza riconoscimento di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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