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Ordinanza

Ordinanza n. 2848/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, 24 marzo 2026, n. 541, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. II, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privati ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Due privati hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. In appello è stata formulata domanda cautelare incidentale ai sensi dell’art. 98 c.p.a., diretta a sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. Il testo non specifica né l’atto amministrativo originariamente contestato né i motivi di merito dell’appello; il Comune si è costituito in giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La misura è stata giustificata dall’esigenza preminente di preservare integre le ragioni degli appellanti, avuto riguardo alla situazione sostanziale sottesa, nelle more della definizione del giudizio di merito. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale in appello, accolta mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la domanda cautelare incidentale può essere accolta quando sia necessario preservare integre le ragioni della parte appellante, considerate la situazione sostanziale sottesa e la pendenza della definizione del giudizio di merito.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata è una misura interinale destinata a operare nelle more della decisione di merito e non anticipa la definizione dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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