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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento QUANTO AL RICORSO N. 1436 DEL 2024: A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione n. 307 del 30.07.2024 a firma del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di Tropea, notificata in pari data, avente ad oggetto “annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990, del certificato di agibilità n. 20 del 16/07/2013 prot. n. 11490 e segnalazione certificata di agibilità del 17/03/2023 prot. n. 7589 pratica SUE n. 1189”; 2) della determinazione n. 320 del 03.09.2024 a firma del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di Tropea, notificata in pari data, recante “annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 – Segnalazione Certificata di inizio attività extralberghiera – Pratica suap 3282 del 30.04.2024 in testa alla ditta Rombolà Antonio (Cod. Fisc. RMBNTN00A23F537F)”; 3) della nota prot. n. 0022118/U del 04.09.2024, REA 225257, trasmessa dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, avente ad oggetto “Diffida all’esercizio dell’attività di affittacamere per brevi soggiorni - Invito a comunicare la cessazione dell’attività a seguito di ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della SCIA inizio attività – Pratica Suap n. 3282 del 30/04/2024”; 4) per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota acquisita al prot. n. 8063 del 11.03.2024 del Comune di Tropea e fatta propria dall’Ente, contenente “denuncia mansarde abusive ubicate al settimo piano, salvo errori, del Palazzo Mamone edificato sulla rupe di Tropea, distinte in catasto al foglio 1, con la part. 603 sub 17 e 18, nonché degli ulteriori manufatti abusivi esistenti. Richiesta di avvio del procedimento per accertamenti sull’abusività e sull’adozione dei conseguenziali provvedimenti demolitori”, conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento sub 1); 5) della nota dell'Ufficio SUE del Comune di Tropea prot. n. 8900 del 18.03.2024 conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento sub. 1), recante comunicazione di avvio del procedimento per presunte violazione alle norme in materia urbanistica a carico del sig. Giovanni Mimmo (proprietario di parte degli immobili oggetto di segnalazione), la cui comunicazione, per come riportato nel medesimo provvedimento, “non [è] andata a buon fine in quanto destinatario sconosciuto”; 6) della comunicazione del Comune di Tropea di inizio del procedimento per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica prot. n. 12238 del 16.04.2024, anch’essa conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento sub. 1) e mai notificata al ricorrente; 7) per quanto di ragione del verbale di sopralluogo per controllo urbanistico-edilizio prot. n. 20488 del 27.06.2024, e più in generale di tutta l’attività istruttoria posta in essere dal Comune di Tropea in ordine al procedimento avviato per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.); 8) per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota prot. n. 22059 trasmessa dal Comune di Tropea alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro in data 03.09.2024, di notifica del provvedimento di annullamento in autotutela della Scia di inizio attività extralberghiera – pratica Suap 3282 del 30.04.2024; 9) della nota datata 03.05.2024, trasmessa dall’Ufficio SUAP del Comune di Tropea, con la quale è stato portato a conoscenza del ricorrente che, “l’Ufficio SUE con nota Prot. n. 8900 del 18.03.2024 per l'immobile in questione ha avviato comunicazione inizio del procedimento per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.) a carico del sig. MIMMO Giovanni C.F. MMMGNN44T02H985M”; 10) per quanto di interesse ed ove occorrente, di tutta l’attività istruttoria posta in essere dal Comune di Tropea ivi inclusi i verbali di sopralluogo, sulla base della quale è stata adottata determinazione n. 307 del 30.07.2024 dell'ufficio tecnico settore edilizia privata SUE del Comune di Tropea; 11) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1) della nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, priva di data e conosciuta in quanto depositata in data 14.03.2025 nel giudizio NRG 1436/2024, avente ad oggetto: “Tropea (VV) – Palazzo Mamone – Vicolo Ospedale Vecchio – esposto abusi edilizi – riscontro”, con cui “si afferma l’illegittimità del titolo edilizio relativo all’immobile in oggetto per carenza di autorizzazione paesaggistica e per il mancato rispetto delle prescrizioni già individuate con nota della Soprintendenza di Cosenza prot. n.4098/1970 e si invita lo spett.le Comune in epigrafe a provvedere nei termini di legge per il ripristino delle condizioni di compatibilità paesaggistica dell’edificio oggetto di esposto”; 2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti. QUANTO AL RICORSO N. 1784 DEL 2024: a) della determinazione del Responsabile dell’Area n. 4 Programmazione Progettazione Opere Pubbliche – Governo del Territorio del Comune di Tropea n. 307 del 30.07.2024, avente ad oggetto “annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990, del certificato di agibilità n. 20 del 16/07/2013 prot. n. 11490 e segnalazione certificata di agibilità del 17/03/2023 prot. n. 7589 pratica SUE n. 1189”; b) della nota acquisita al prot. n. 8063 del 11.03.2024 del Comune di Tropea e recante “denuncia mansarde abusive ubicate al settimo piano, salvo errori, del Palazzo Mamone edificato sulla rupe di Tropea, distinte in catasto al foglio 1, con la part. 603 sub 17 e 18, nonché degli ulteriori manufatti abusivi esistenti. Richiesta di avvio del procedimento per accertamenti sull’abusività e sull’adozione dei conseguenziali provvedimenti demolitori”; c) della nota del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di Tropea Comune di Tropea – Sportello Unico dell’Edilizia prot. n. 8900 del 18.03.2024, recante comunicazione di avvio del procedimento per presunte violazione alle norme in materia urbanistica a carico del ricorrente, non pervenuta al ricorrente; d) dell’atto del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di Tropea di Tropea prot. n. 12238 del 16.04.2024; e) dell’atto del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di Tropea di Tropea prot. n. 16467 del 22.05.2024; f) dell’atto del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di Tropea di Tropea prot. n. 17938 del 04.06.2024; g) del verbale di sopralluogo per controllo urbanistico-edilizio del Comune di Tropea prot. n. 20488 del 27.06.2024; h) degli atti connessi, presupposti o conseguenti.

Giustizia amministrativa202401784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento in autotutela del certificato di agibilità e della segnalazione certificata di agibilità, annullamento della SCIA per attività extralberghiera e conseguente diffida camerale alla cessazione dell’attività

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore e proprietario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, rispettivamente, la determinazione comunale n. 307 del 30 luglio 2024, con cui erano stati annullati in autotutela il certificato di agibilità del 2013 e la segnalazione certificata di agibilità del 2023, nonché, nel giudizio NRG 1436/2024, la successiva determinazione n. 320 del 3 settembre 2024, relativa all’annullamento della SCIA per attività extralberghiera, e la diffida della Camera di Commercio alla cessazione dell’attività di affittacamere. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, il difetto e la contraddittorietà della motivazione, la carenza di istruttoria e di ponderazione degli interessi, l’inesistenza degli abusi edilizi in ragione dei titoli edilizi e della concessione in sanatoria esistenti, nonché la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per tardività dell’autotutela, assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, mancato bilanciamento con l’affidamento dei privati e insussistenza di dichiarazioni non veritiere idonee a consentire il superamento del termine di dodici mesi. È stata inoltre dedotta l’illegittimità derivata degli atti successivi. Con motivi aggiunti, il gestore ha impugnato una nota della Soprintendenza che sollecitava il Comune al ripristino della compatibilità paesaggistica dell’edificio.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva, poiché entrambi riguardavano la determinazione n. 307/2024, presupposta alla successiva determinazione n. 320/2024. Ha riconosciuto l’interesse del gestore a impugnare l’annullamento dei titoli di agibilità, in quanto tale atto incideva direttamente sull’utilizzo dell’immobile per l’attività di affittacamere, e ha ammesso l’intervento ad adiuvandum del condominio e della proprietaria, poiché i titoli riguardavano l’intero edificio. Nel merito, ha accolto le censure di carenza istruttoria e motivazionale e di violazione dei presupposti dell’autotutela. Il Comune aveva ipotizzato difformità edilizie e l’assenza di collaudo statico, ma aveva rinviato a un futuro e separato atto l’accertamento definitivo degli abusi. Secondo il TAR, l’annullamento dell’agibilità non può fondarsi su un’istruttoria incompleta né può essere utilizzato come sanzione edilizia sostitutiva dei provvedimenti repressivi propriamente previsti dall’ordinamento. Occorreva prima accertare formalmente le opere abusive o difformi, verificare l’eventuale mancanza del collaudo statico per le modifiche strutturali e soltanto successivamente valutare l’annullamento dell’agibilità. Il mero confronto tra fotografie non era risolutivo e la documentazione tecnica prodotta dal condominio escludeva, allo stato, rischi per la sicurezza strutturale. Il TAR ha inoltre escluso che ricorressero le condizioni per superare il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990: i titoli edilizi rilevanti erano nella disponibilità dello stesso Comune e non risultava una falsa rappresentazione dei fatti imputabile ai privati, accertata con sentenza penale passata in giudicato. La negligenza dell’amministrazione non può differire indefinitamente il termine per l’autotutela. Per tali ragioni sono state annullate le determinazioni n. 307/2024 e n. 320/2024 e, per illegittimità derivata, la diffida della Camera di Commercio. Il Comune conserva la facoltà di concludere l’istruttoria sulla conformità edilizia e sull’idoneità statica e di adottare, all’esito, i provvedimenti di competenza. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, poiché la nota della Soprintendenza costituiva un mero atto d’impulso o sollecito, privo di autonoma lesività e impugnabile solo insieme all’eventuale provvedimento finale comunale. Le spese sono state compensate; il Comune è stato condannato al pagamento dei contributi unificati dei ricorsi introduttivi, mentre quello relativo ai motivi aggiunti è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    [i] provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi

    L’annullamento oltre il termine di dodici mesi richiede i presupposti aggravati previsti dalla norma. La mera mancata considerazione, da parte dell’amministrazione, di titoli edilizi già nella propria disponibilità non integra una falsa rappresentazione imputabile al privato e non consente di differire il termine decadenziale.

  • art. 7 l. 241/1990

    È stato dedotto il mancato preavviso di avvio del procedimento, ma la relativa censura è stata assorbita dopo l’accoglimento delle censure principali.

  • art. 8 l. 241/1990

    È stata dedotta la violazione degli obblighi informativi connessi all’avvio del procedimento; la censura è stata assorbita.

  • art. 67 d.P.R. 380/2001

    L’eventuale assenza del collaudo statico avrebbe dovuto essere previamente accertata con riferimento a modifiche strutturali abusive, prima di poter incidere sui titoli di agibilità.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    L’attività comunale di accertamento delle presunte violazioni urbanistico-edilizie doveva essere definita prima di utilizzare tali presunte violazioni come fondamento dell’annullamento dei titoli di agibilità.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela di un titolo di agibilità non può fondarsi su una mera ipotesi di abuso edilizio o su un’istruttoria ancora da completare: l’amministrazione deve previamente accertare in modo definitivo le difformità rispetto ai titoli edilizi e gli eventuali profili di insicurezza statica.
  • Il titolo di agibilità non può essere impropriamente utilizzato come strumento sanzionatorio dell’abuso edilizio. Le contestazioni edilizie devono essere definite mediante i provvedimenti repressivi propriamente previsti dall’ordinamento, che costituiscono il presupposto dell’eventuale successiva incidenza sull’agibilità.
  • L’esercizio tardivo dell’autotutela oltre il termine di dodici mesi richiede una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni false o mendaci imputabili al privato nei termini previsti dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. La mancata considerazione da parte dell’amministrazione di documenti e titoli già nella sua disponibilità non può tradursi in un vantaggio per la stessa né differire indefinitamente il termine.
  • L’amministrazione che annulla un titolo di agibilità deve rispettare la consequenzialità logica e giuridica tra accertamento dell’abuso, verifica dell’eventuale assenza del collaudo statico e successiva valutazione dell’incidenza di tali irregolarità sull’agibilità.
  • Un atto della Soprintendenza che si limiti a sollecitare il Comune ad adottare i provvedimenti necessari per il ripristino della compatibilità paesaggistica è un atto d’impulso privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile; la lesione sorge con l’eventuale provvedimento finale dell’amministrazione comunale.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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