Cassazione Civile, Ordinanza n. 09645/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un contribuente, titolare di impresa individuale di costruzione di edifici, un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, recuperando a tassazione redditi non dichiarati ai fini IRPEF e IRAP per l'anno 2009 e disconoscendo la detrazione IVA su alcune operazioni ritenute inesistenti. In primo grado l'atto era stato annullato; in appello la decisione veniva confermata dalla CTR, che riteneva nullo l'avviso perché non era stata allegata la preventiva autorizzazione del Direttore regionale dell'Agenzia per l'esecuzione delle indagini bancarie, reputando tale documento essenziale ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 e non sanabile la sua produzione successiva in giudizio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 32 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, sostenendo che l'autorizzazione alle indagini bancarie è atto meramente endoprocedimentale, privo di autonoma incidenza sulla validità dell'avviso e producibile anche successivamente in giudizio; con un secondo motivo, ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la medesima censura sotto il diverso profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva dichiarato nullo l'avviso per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie. Ha ribadito che tale autorizzazione ha funzione meramente organizzativa interna, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione all'atto impositivo non ne determina l'illegittimità; rileva soltanto l'eventuale materiale assenza dell'autorizzazione, purché da essa derivi un concreto pregiudizio per il contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
L'autorizzazione alle indagini bancarie prevista dalla norma ha funzione interna e organizzativa, e la sua mancata allegazione al contribuente non comporta di per sé l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Invocato come norma violata insieme all'art. 32, in relazione alla validità dell'avviso di accertamento.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Non impone, nel caso dell'autorizzazione alle indagini bancarie, la sua allegazione all'avviso di accertamento quando si tratti di atto endoprocedimentale privo di autonoma incidenza esterna.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base normativa dell'autorizzazione alle indagini bancarie, la cui funzione è meramente organizzativa e interna agli uffici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per dedurre la violazione di legge nel primo motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata nel secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo, coincidente sostanzialmente con la questione dell'autorizzazione alle indagini bancarie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Base per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Consente di rimettere al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie ha natura endoprocedimentale e funzione meramente organizzativa nei rapporti interni tra uffici, sicché la sua mancata allegazione all'avviso di accertamento non ne determina, di per sé, la nullità o illegittimità.
- La validità dell'accertamento fondato su movimentazioni bancarie non dipende dalla notificazione o allegazione al contribuente dell'autorizzazione, ma dall'eventuale materiale mancanza dell'atto autorizzativo e dalla prova di un concreto pregiudizio arrecato al contribuente.
- Un vizio processuale o motivazionale denunciato in via subordinata rimane assorbito quando il ricorso venga accolto per la principale censura di violazione di legge.
- Quando la cassazione avviene per erronea applicazione della disciplina sostanziale, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini la controversia uniformandosi al principio di diritto enunciato.
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