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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43344/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi principali: (1) violazione di legge per omessa notificazione al difensore dell'avviso del provvedimento che disponeva il rinvio dell'udienza (combinato disposto ex artt. 179 cod. proc. pen. e 23, comma 1, d.l. 149/2020), con la conseguente censura di nullità della sentenza d'appello per impossibilità dell'imputato di manifestare la volontà di comparire; (2) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva (riferimento agli artt. 62-bis e 99 cod. pen.), con la tesi che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato o motivato tali profili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sussista una "doppia conforme" tra le decisioni di primo e secondo grado e che, con riferimento al primo motivo, il rinvio fosse stato disposto per concessione di termine a difesa; in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale la corte ha legittimamente proceduto con rito camerale secondo la disciplina emergenziale (acquisendo le conclusioni scritte), per cui non sussiste nullità. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto aspecifica la richiesta sulle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha implicitamente richiamato la motivazione del giudice di primo grado e ha ritenuto assenti elementi specifici di meritevolezza; pertanto il motivo è manifestamente infondato. Per effetto della pronuncia il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'aggravante contestata; la Corte ha ritenuto che la qualificazione e il relativo disvalore siano stati valutati dal giudice di primo grado e confermati in appello

  • art. 99, cod. pen.

    Regola sulla recidiva; la questione della recidiva è stata valutata dal primo giudice che ha escluso l'aumento e la Corte d'appello ha richiamato tale valutazione, ritenendo la censura non convincente

  • art. 179, comma primo, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura per omessa notificazione del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata notifica nel caso concreto perché il rinvio risultava da concessione di termine a difesa e non impediva la definizione camerale del procedimento

  • art. 23, comma 1 (d.l. 9 novembre 2020, n. 149, conv. con mod.)

    Disciplina emergenziale relativa alla richiesta di trattazione orale: la Corte ha richiamato il principio che la richiesta deve essere tempestiva prima dell'inizio del processo e che, se mancante, il procedimento può essere trattato per iscritto secondo le disposizioni emergenziali

  • art. 23-bis, comma primo, L. 176/2020

    Previsione che autorizza la trattazione in camera di consiglio con acquisizione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale e delle produzioni difensive; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina nel caso di assenza di richiesta di discussione orale

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che la loro concessione richiede elementi specifici di meritevolezza e che una domanda generica può essere rigettata con motivazione implicita richiamando l'assenza di elementi positivi

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che permette alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna a pagare euro 3.000

Massime di principio

  • Quando sussiste una doppia conforme (sentenze di primo e secondo grado coerenti), la Cassazione legge congiuntamente le decisioni e il ricorso incontra maggiori difficoltà se non produce censure specifiche e autonome.
  • Nella disciplina emergenziale (d.l. 149/2020 e successive modifiche) la richiesta di trattazione orale deve essere proposta tempestivamente prima dell'inizio del processo: in assenza di tale richiesta il giudice può decidere in camera di consiglio sulla base degli atti scritti.
  • La mancata notificazione di un decreto di citazione per una nuova udienza non determina automaticamente la nullità della sentenza se il rinvio risulta disposto per concessione di termine a difesa e non ha impedito l'esercizio delle facoltà processuali in tempo utile.
  • Le istanze per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche devono indicare elementi concreti e specifici che giustifichino trattamento di favore; affermazioni generiche possono rendere adeguata una motivazione implicita di rigetto.
  • L'impugnazione dell'esclusione o dell'applicazione della recidiva richiede un confronto puntuale con le valutazioni del primo grado: la mera enunciazione del vizio senza confronto specifico può essere considerata aspecifica e infondata.
  • Il ricorso per cassazione infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e ad una somma per la Cassa delle ammende.

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