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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12184/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere dall'ente previdenziale il riconoscimento dei benefici contributivi previsti per l'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di merito, ritenendo non provata l'esposizione alle fibre di amianto nella percentuale richiesta dalla legge. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe deciso sulla base dei documenti scientifici acquisiti in CTU ma di valutazioni proprie; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel pretendere una prova diversa da quella della rilevante probabilità di esposizione alla sostanza nociva, sufficiente secondo la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non veniva indicato alcun vero errore nell'applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mentre le doglianze investivano soltanto la diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la sentenza impugnata non si poneva in contrasto con i principi di legittimità sull'esposizione ad amianto, sull'onere della prova e sulla possibilità di fondare l'accertamento anche su una valutazione probabilistica; la Corte territoriale aveva comunque escluso, sulla base delle mansioni, dei luoghi e dei tempi di lavoro e della consulenza tecnica, che vi fosse una concentrazione di fibre nella misura minima richiesta. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992

    norma applicata dalla Corte d'appello per il riconoscimento dei benefici contributivi da esposizione ad amianto, richiedendo il superamento della soglia di esposizione prevista dalla legislazione di settore

  • D.L. n. 269 del 2003

    atto modificativo della disciplina sui benefici contributivi per esposizione ad amianto

  • L. n. 326 del 2003

    legge di conversione del D.L. n. 269 del 2003, richiamata come fonte della modifica normativa

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei limiti di legge

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattende prove legali; non è censurabile la diversa ponderazione del materiale probatorio

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992 e dell'art. 116 c.p.c.

  • art. 380 bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza

  • Cass. S.U. n. 20867 del 2020

    richiamata per distinguere il sindacato sulla valutazione delle prove dalla violazione dell'art. 116 c.p.c.

  • Cass. n. 28142 del 2018

    richiamata in tema di prova dell'esposizione ad amianto tramite giudizio di rilevante probabilità

  • Cass. n. 19456 del 2007

    richiamata quale precedente sul criterio probabilistico di accertamento dell'esposizione

  • Cass. n. 16119 del 2005

    richiamata quale precedente sul criterio probabilistico di accertamento dell'esposizione

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistendo i presupposti del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti legali; non basta contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con la mera preferenza accordata dal giudice ad alcuni elementi probatori rispetto ad altri; essa è configurabile solo quando il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che ne sono privi, o viceversa disattenda prove legali.
  • Nei giudizi per il riconoscimento dei benefici contributivi da esposizione ad amianto, l'onere della prova dell'esposizione e del superamento della soglia normativa grava sulla parte che invoca il beneficio; tale prova può essere raggiunta anche in via probabilistica, mediante accertamento tecnico e valutazione dell'ambiente di lavoro, purché emerga una rilevante probabilità del superamento della soglia prevista.
  • La censura in cassazione che si limiti a confutare la valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica si risolve in una critica di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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