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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23061/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (detentore di fondo)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che deteneva un terreno agricolo nei confronti del confinante, ritenuto responsabile dei danni subiti dal fondo per ristagno di acque determinato da lavori eseguiti nel 1995 sul terreno del convenuto, in particolare dall’installazione di serre e da interventi che avrebbero ostacolato il deflusso naturale delle acque. Il Tribunale, all’esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., aveva accolto parzialmente la domanda e liquidato il danno in via risarcitoria, sulla base di CTU e accertamento tecnico preventivo; la Corte d’appello aveva confermato la decisione e condannato l’appellante alle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 163-bis e 164 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la nullità del procedimento per mancato rispetto dei termini a comparire, pur avendo il convenuto eccepito il vizio già con la comparsa di costituzione e chiesto la fissazione di una nuova udienza; (2) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria, lamentando che i giudici di merito avessero valorizzato solo la CTU e un testimone dell’attore, trascurando la consulenza tecnica di parte, le deposizioni dei testimoni del convenuto, la dedotta imputabilità del danno al comportamento del danneggiato e gli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel 1996, oltre a censurare la quantificazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non rispettava l’art. 366, n. 6, c.p.c., essendo fondato sul richiamo a un atto del giudizio di merito non adeguatamente riprodotto o localizzato nel ricorso, e perché la censura era comunque apodittica e incompleta. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui mirava a sindacare la sufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più deducibili dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e nella parte relativa a fatti non specificamente indicati come già dedotti nel merito; infondato quanto alla pretesa omissione di fatti decisivi, poiché i giudici di merito avevano in realtà esaminato le risultanze istruttorie e spiegato in modo logico perché ritenevano attendibile la CTU e non decisive le critiche della consulenza di parte e delle prove testimoniali. La Cassazione ha confermato la condanna alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso cautelare introduttivo della lite nel merito risarcitorio

  • art. 163-bis c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre la violazione dei termini a comparire

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato quale conseguenza processuale della dedotta violazione dei termini a comparire

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto dal ricorrente per censurare un preteso vizio processuale; la Corte rileva però l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma, è censurabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo e non più la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con localizzazione nel fascicolo; la sua violazione comporta inammissibilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per definire il concetto di fatto principale rilevante ai fini dell’omesso esame

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è sindacabile solo nel limite del "minimo costituzionale"

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo

  • artt. 700 e 696 c.p.c.

    indicati nell’ordinanza di primo grado come oggetto di udienza anticipata per le sole istanze cautelari e di accertamento tecnico

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi denuncia la violazione di un termine processuale o di un vizio legato a un atto del processo deve indicare in modo specifico l’atto su cui fonda la censura, riprodurne il contenuto essenziale e localizzarlo nel fascicolo; il semplice rinvio al documento o al suo elenco produzionale non basta.
  • La nullità per mancato rispetto dei termini a comparire non può essere utilmente invocata in modo generico: occorre confrontarsi con la concreta scansione delle udienze e con gli atti del processo, altrimenti la censura è apodittica e non scrutinabile.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo della Corte è limitato ai casi di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddizione o incomprensibilità della motivazione.
  • L’omesso esame denunciabile in cassazione deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non sono sufficienti contestazioni sulle risultanze istruttorie, sulle valutazioni del CTU o sulla preferenza accordata dal giudice a una prova rispetto a un’altra.
  • La censura che, sotto la veste dell’omesso esame o della motivazione apparente, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando il giudice di merito espone una motivazione logica e coerente sulle ragioni per cui ritiene attendibile la CTU e non decisive le critiche del consulente di parte e delle prove testimoniali, la decisione non è censurabile in cassazione solo perché la parte propone una diversa ricostruzione fattuale.
  • Se il danno è accertato ma la sua precisa quantificazione non è dimostrabile in modo diretto, il giudice può fare ricorso alla liquidazione equitativa purché tale scelta sia sorretta da una motivazione logica e dall’impossibilità o difficoltà di una quantificazione analitica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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