Sentenza n. 806/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di A.N.A.S. del 4 aprile 2024 e relativi allegati, recante i criteri e le determinazioni per la revisione dei prezzi degli oneri di sicurezza ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, esecutrice di un contratto di lavori stradali stipulato nel 2021, aveva impugnato la nota con cui A.N.A.S. aveva dato esecuzione alla precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, in materia di revisione prezzi degli oneri di sicurezza. In via principale ha dedotto la violazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, il difetto dei presupposti e di istruttoria, l’ingiustizia manifesta e la violazione degli artt. 2, 32 e 41 Cost., sostenendo che A.N.A.S. avrebbe dovuto applicare direttamente il meccanismo legale di revisione mediante i propri prezzari aggiornati, senza limitarsi ai criteri indicati nella sentenza precedente. In via subordinata ha dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, la motivazione apparente e la violazione dell’art. 4.1.6 dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 e degli artt. 60-96 del d.P.R. n. 207/2010, contestando: l’esclusione di alcune lavorazioni di sicurezza, in particolare quelle consistenti nella mera posa di manufatti preassemblati; l’utilizzo di prezzari regionali diversi da quello delle Marche e degli indici ISTAT; l’applicazione di un coefficiente di riduzione; la liquidazione degli incrementi in misura percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori anziché in rapporto alle singole lavorazioni concretamente eseguite. Ha inoltre riproposto la domanda di accertamento del diritto al corretto compenso revisionale e chiesto una consulenza tecnica per determinarne l’importo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la controversia davanti al giudice amministrativo, poiché essa costituisce prosecuzione del precedente giudizio nel quale la giurisdizione era stata definitivamente affermata; in subordine, il ricorso avrebbe potuto essere riqualificato come giudizio di ottemperanza, trattandosi di contestazioni sull’esecuzione della sentenza precedente. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava sostanzialmente a rimettere in discussione, davanti allo stesso giudice, il contenuto della sentenza n. 204/2024, ormai confermata dal Consiglio di Stato. Esso sarebbe comunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della conferma in appello. Sono state invece ritenute ammissibili le censure relative alle concrete modalità con cui A.N.A.S. aveva eseguito il giudicato, nonché la richiesta di consulenza tecnica, poiché il potere amministrativo era stato esercitato e il giudice poteva verificare il corretto calcolo del quantum. Nel merito, il TAR ha confermato che la revisione degli oneri di sicurezza ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 riguarda soltanto specifiche lavorazioni strumentali alla sicurezza dei lavoratori, che impieghino materiali interessati da aumenti anomali rilevati nei decreti ministeriali; restano escluse le voci qualificabili come apprestamenti, servizi, noli, DPI e componenti meramente organizzative. È stata ritenuta legittima la distinzione tra lavorazioni da assemblare in cantiere e mera collocazione di manufatti preassemblati. Il ricorso a prezzari di altre Regioni o agli indici ISTAT è stato giudicato ragionevole per le voci mancanti nel prezzario regionale, anche perché la ricorrente non aveva indicato un concreto pregiudizio quantitativo. La percentuale secca del 20% prevista dall’art. 26, comma 3, non era applicabile, operando solo nelle more dell’aggiornamento dei prezzari. È stato ritenuto giustificato anche il coefficiente di riduzione, diretto a evitare una duplicazione del beneficio già riconosciuto con una perizia di variante. L’art. 4.1.6 dell’Allegato XV al d.lgs. n. 81/2008 disciplina la liquidazione ordinaria dei costi della sicurezza in rapporto allo stato di avanzamento e non il distinto meccanismo emergenziale di revisione prezzi. La consulenza tecnica è stata quindi respinta perché l’operato di A.N.A.S. è stato ritenuto corretto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 26 d.l. n. 50/2022
La revisione prezzi comprende, per gli oneri di sicurezza, soltanto specifiche lavorazioni strumentali alla sicurezza dei lavoratori che impieghino materiali interessati da variazioni anomale dei prezzi rilevate nei decreti ministeriali; non comprende automaticamente tutti gli oneri o costi genericamente riferibili alla sicurezza.
art. 1-septies d.l. n. 73/2021
È richiamato per distinguere il meccanismo della compensazione fondato sui decreti ministeriali dal diverso sistema di revisione prezzi disciplinato dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022.
art. 4.1.6 Allegato XV d.lgs. n. 81/2008
Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
La disposizione disciplina la contabilizzazione e liquidazione fisiologica dei costi della sicurezza durante l’esecuzione dell’appalto, non il distinto meccanismo speciale di adeguamento dei prezzi introdotto dalla normativa emergenziale.
artt. 60-96 d.P.R. n. 207/2010 e Allegato A
Le categorie e qualificazioni dei lavori non determinano, nel giudizio, l’automatica inclusione di tutte le attività nella revisione prezzi degli oneri di sicurezza; occorre verificare se si tratti di specifiche lavorazioni strumentali alla sicurezza con impiego di materiali interessati dagli aumenti rilevati.
art. 86 c.p.a.
L’istanza di correzione di errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale della decisione o per rimettere in discussione il criterio giuridico affermato nella sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa passata in giudicato ha stabilito i criteri di esercizio del potere amministrativo, il successivo giudizio può contestare le concrete modalità di esecuzione del giudicato, ma non può rimettere in discussione davanti allo stesso giudice il contenuto sostanziale della decisione ormai definita.
- Nell’applicazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, gli oneri di sicurezza non sono soggetti automaticamente alla revisione prezzi: sono rilevanti soltanto le specifiche lavorazioni strumentali alla sicurezza dei lavoratori che richiedano materiali interessati da variazioni anomale dei prezzi rilevate nei decreti ministeriali.
- Ai fini della revisione degli oneri di sicurezza, devono essere escluse le voci qualificabili come apprestamenti, servizi, noli, dispositivi di protezione individuale e componenti meramente organizzative, mentre la mera posa in opera di manufatti preassemblati può essere esclusa quando non integri una specifica lavorazione da assemblare o realizzare in cantiere rilevante secondo i criteri del giudicato.
- Se una voce non è espressamente contemplata nel prezzario regionale di riferimento, la stazione appaltante può utilizzare altri prezzari regionali o indici ISTAT, purché il criterio sia ragionevole e l’interessato dimostri un concreto pregiudizio sul quantum riconosciuto.
- La percentuale secca di incremento prevista dall’art. 26, comma 3, del d.l. n. 50/2022 opera soltanto nella fase transitoria anteriore all’aggiornamento dei prezzari e non sostituisce il calcolo fondato sui prezzari aggiornati una volta disponibili.
- La disciplina ordinaria della contabilizzazione dei costi della sicurezza in base allo stato di avanzamento dei lavori non si applica automaticamente al distinto meccanismo speciale di revisione prezzi previsto dalla normativa emergenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →