Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale contro il giudizio di non idoneità al servizio militare e respinto i motivi aggiunti contro il successivo giudizio di non idoneità permanente e il proscioglimento dalla ferma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva impugnato il verbale dell’infermeria presidiaria della Marina militare che lo aveva giudicato non idoneo quale allievo di prima classe dell’Accademia Navale per una pregressa neoplasia del colon, nonché gli atti conseguenti, tra cui il proscioglimento dalla ferma per perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, e la disciplina regolamentare posta a fondamento del giudizio. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale perché il verbale era stato superato dal successivo giudizio di seconda istanza, che aveva confermato la non idoneità per la patologia tumorale e aggiunto la causa relativa alla perdita parziale di un viscere. In appello sono stati dedotti: la violazione dell’art. 582, comma 1, lett. g), punto 1, del d.P.R. n. 90/2010 e della corrispondente direttiva tecnica, sostenendo che il follow-up oncologico, in assenza di recidiva, non equivalesse a una patologia tumorale in atto; l’erronea interpretazione dell’art. 194 del codice dell’ordinamento militare e dell’art. 582, lett. n), punto 4, del regolamento, sostenendo che la commissione di seconda istanza non potesse individuare ulteriori cause di non idoneità e che l’emicolectomia non determinasse automaticamente l’inidoneità in assenza di disturbi funzionali; il travisamento delle risultanze della verificazione e la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. È stata inoltre prospettata una discriminazione nell’accesso al lavoro militare e richiamata la legge n. 193/2023 sulle persone precedentemente affette da patologie oncologiche.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo sulla base della verificazione rinnovata in appello, affidata a una commissione medica specialistica universitaria, secondo cui, alla data del 20 luglio 2023, le tempistiche dalla diagnosi e dall’intervento chirurgico e il follow-up ancora in corso non consentivano di considerare l’interessato guarito dalla neoplasia. L’assenza di recidiva e l’avvio del follow-up non sono stati ritenuti equivalenti alla completa risoluzione della patologia. Il giudice ha inoltre precisato che, quando condivide una verificazione adeguatamente motivata e rispettosa delle osservazioni dei consulenti di parte, può motivare per relationem indicando le fonti del proprio convincimento, senza confutare analiticamente ogni allegazione contraria. Il secondo motivo è stato respinto perché nessuna norma limita la capacità valutativa della commissione medica di ultima istanza, i requisiti di idoneità devono sussistere durante il percorso selettivo e formativo e l’art. 582, comma 1, lett. n), punto 4, ricomprende gli esiti di interventi chirurgici con perdita totale o parziale di un viscere. Le direttive tecniche possono specificare le patologie, ma devono essere interpretate conformemente alle cause di inidoneità previste dal regolamento. Le valutazioni degli organi sanitari militari sono sindacabili solo per abnormità o travisamento dei presupposti di fatto, non ricorrenti nella specie. L’idoneità all’arruolamento non coincide con la mera assenza di disturbi funzionali, poiché richiede una particolare prestanza fisica rapportata alle caratteristiche dell’impiego militare; il follow-up oncologico può costituire una condizione di imperfezione rilevante per il rischio di recidiva. La prospettata questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di rilevanza e comunque riferita a disposizioni subprimarie. Il terzo motivo è stato assorbito per effetto della rinnovazione della verificazione in appello. Il richiamo alla legge n. 193/2023 è stato dichiarato inammissibile perché nuovo ai sensi dell’art. 104 c.p.a. e comunque infondato nel merito, essendo la legge successiva ai fatti e non direttamente applicabile alle Forze armate in assenza di modifica della disciplina tecnica di settore. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni; il contributo unificato è rimasto a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 1, lett. g), punto 1, d.P.R. n. 90/2010

    Non riportata integralmente nel testo

    La patologia neoplastica e il follow-up successivo all’intervento possono rilevare ai fini dell’accertamento dell’inidoneità, quando, secondo la valutazione tecnico-scientifica, non sia ancora possibile considerare il soggetto guarito.

  • art. 582, comma 1, lett. n), punto 4, d.P.R. n. 90/2010

    gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere

    La perdita totale o parziale di un viscere costituisce causa regolamentare di non idoneità; per tale ipotesi non è necessario aggiungere un disturbo funzionale quando il correttivo è previsto soltanto per altre fattispecie.

  • art. 194 d.lgs. n. 66/2010

    Non riportata integralmente nel testo

    Non limita la commissione medica di seconda istanza all’esame delle sole cause già individuate nella prima visita, consentendole di valutare ulteriori cause di inidoneità emergenti dalla documentazione esaminata.

  • art. 640, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa

    L’idoneità degli aspiranti all’arruolamento è accertata esclusivamente secondo la disciplina regolamentare e tecnica speciale prevista per il servizio militare.

  • artt. 635, comma 1, lett. c), 579, comma 1, e 580, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 e d.P.R. n. 90/2010

    Non riportate integralmente nel testo

    L’accertamento dell’idoneità al servizio militare incondizionato compete esclusivamente agli organi sanitari militari.

  • art. 580, comma 4, d.P.R. n. 90/2010

    Non riportata integralmente nel testo

    Le direttive tecniche distinguono tra accertamento della non idoneità e attribuzione del profilo sanitario ai soggetti già ritenuti idonei; i coefficienti del profilo sanitario non sono pertinenti quando è stata accertata una causa di non idoneità.

  • art. 582, comma 1, lett. z), d.P.R. n. 90/2010

    Non riportata integralmente nel testo

    Anche imperfezioni non specificamente elencate possono fondare la non idoneità quando rendano il soggetto palesemente non idoneo o significativamente limitato nell’assolvimento dei compiti.

  • art. 104 c.p.a.

    Non riportata integralmente nel testo

    In appello è inammissibile il richiamo a una disciplina e a una censura nuove, non dedotte nel giudizio di primo grado.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Non riportata integralmente nel testo

    Consente, in presenza di eccezionali motivi, la compensazione delle spese di giudizio.

  • art. 58 r.d. n. 444/1942

    Non riportata integralmente nel testo

    La sentenza è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa per le valutazioni di competenza.

  • art. 4, comma 1, l. n. 193/2023

    Non riportata integralmente nel testo

    Riconosce, per le procedure selettive, la rilevanza medico-legale del follow-up oncologico per determinati periodi temporali, ma la disposizione è stata ritenuta temporalmente inapplicabile e non direttamente applicabile alle Forze armate nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’idoneità all’arruolamento nelle Forze armate, il follow-up successivo al trattamento chirurgico di una neoplasia non equivale automaticamente a guarigione; quando le tempistiche e le evidenze scientifiche non consentono di escludere la ripresa della malattia, esso può integrare una condizione rilevante ai fini della non idoneità.
  • Le commissioni mediche di ultima istanza non sono limitate all’esame delle sole cause di inidoneità individuate nella prima visita, potendo rilevare ulteriori cause desumibili dalla documentazione sanitaria e dagli accertamenti effettuati, purché siano riconducibili alla disciplina regolamentare applicabile.
  • Le direttive tecniche ministeriali in materia di idoneità militare hanno funzione specificativa e devono essere interpretate entro il perimetro delle cause di inidoneità previste dal regolamento; non possono né ampliare né restringere la tipizzazione regolamentare.
  • Le valutazioni tecnico-sanitarie degli organi militari competenti non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo i casi di abnormità o travisamento dei presupposti di fatto; l’idoneità all’arruolamento richiede una prestanza fisica rapportata alle caratteristiche dell’impiego e non la sola assenza di disturbi funzionali.
  • Quando il giudice aderisce a una verificazione o consulenza tecnica adeguatamente motivata, che abbia esaminato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo alle conclusioni e alle fonti del convincimento, senza una confutazione analitica delle allegazioni incompatibili.
  • Il divieto di nova in appello impedisce di introdurre per la prima volta una disciplina sopravvenuta e una censura fondata su di essa; una legge successiva ai fatti di causa non è comunque applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàAppelloIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.