Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 773/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 2018/2023, pubblicata il 28.09.2023, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 15.11.2023, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “condanna il M.I.M. a riconoscere in favore della parte ricorrente le somme dovute per le causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge, nel limite prescrizionale, mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato o, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 2018/2023, relativa al riconoscimento di somme mediante accredito sulla carta docente o pagamento ordinario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro fosse passata in giudicato e fosse stata notificata il 15 novembre 2023, non aveva dato esecuzione alla condanna al riconoscimento delle somme dovute, oltre accessori, mediante accredito sulla carta docente oppure mediante pagamento ordinario. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha eseguito la sentenza in data 16 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto. Ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, considerato che l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e che il ricorso era originariamente fondato. Le spese sono state liquidate in euro 300, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza virtuale quando l’Amministrazione adempie nelle more del giudizio, dopo aver reso necessario il ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso era originariamente fondato e l’inadempimento aveva reso necessaria la proposizione del giudizio; le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.