Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13096/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il classamento e aumentato la rendita catastale di tredici unità immobiliari situate nella stessa microzona: due unità commerciali e le restanti destinate a cantine e box. Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento catastale lamentando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione e l’illegittimità del riclassamento per microzone. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 8613/14/16 depositata il 16 dicembre 2016, aveva respinto l’appello, ritenendo adeguatamente motivato l’atto. In cassazione il contribuente ha formulato sette motivi: 1) illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di mancato contraddittorio preventivo; 3) violazione delle norme sul classamento, sulle prove e sul diritto di difesa, per difetto di motivazione e mancata prova degli elementi giustificativi della variazione; 4) vizi relativi all’uso del fatto notorio e alla valutazione della prova; 5) omesso esame della perizia tecnica asseverata e delle caratteristiche dei singoli immobili; 6) utilizzazione di informazioni probatorie non risultanti dagli atti, in particolare quanto alla comparabilità con le unità di riferimento; 7) ulteriore travisamento e carenza della base fattuale della motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 249/2017, secondo cui la rendita catastale non costituisce presupposto d’imposta e non pone, rispetto ad essa, una questione riferibile all’art. 53 Cost. Ha accolto il terzo motivo: nell’ambito della revisione prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’avviso deve indicare, oltre allo scostamento dei rapporti tra valori di mercato e valori catastali e ai provvedimenti amministrativi fondanti la revisione, gli elementi concreti relativi alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità, che hanno determinato il nuovo classamento. L’avviso in esame non conteneva tali indicazioni e motivava in modo analogo il riclassamento di tutti i tredici immobili. I motivi secondo e dal quarto al settimo sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado sono state interamente compensate, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.

    Il riclassamento per microzone deve esplicitare non solo lo scostamento generale dei valori e gli atti amministrativi posti a fondamento, ma anche gli elementi concreti della zona, del fabbricato e della singola unità che hanno inciso sulla nuova rendita, così da rendere conoscibili preventivamente le ragioni specifiche della variazione.

  • art. 8, D.P.R. n. 138/1998

    Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto

    Gli elementi rilevanti ai fini del classamento comprendono la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità immobiliare. La loro indicazione nell’atto consente la difesa del contribuente e delimita le ragioni che l’Amministrazione potrà sostenere nel successivo giudizio.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    L’atto di classamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa; per il riclassamento d’ufficio la motivazione deve inoltre rendere comprensibili gli elementi che giustificano la variazione rispetto al classamento già attribuito.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    La motivazione dell’atto amministrativo deve rendere espliciti i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; nel classamento catastale tale requisito va applicato in modo da consentire di individuare le ragioni concrete della riclassificazione.

  • art. 9, D.P.R. n. 138/1998

    Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha, infatti, chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento

    La revisione parziale per microzone resta assoggettata alle regole generali della revisione del classamento e non è rimessa alla piena discrezionalità amministrativa. Il mero scostamento dei rapporti di valore non basta se l’atto non rende conoscibili gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento.

  • art. 3, artt. 53 e 97 Cost.

    La Corte costituzionale con sentenza n. 249 del 2017, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, sollevata con riferimento agli artt. 3,53 e 97 cost., in particolare, evidenziando come la rendita catastale non costituisce un presupposto d’imposta, sicchè non è prospettabile, in riferimento ad essa, una questione collegata al parametro di cui all’art. 53 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale della disciplina del riclassamento per microzone è stata ritenuta infondata; in particolare, la rendita catastale non è un presupposto d’imposta e non consente, in quanto tale, di prospettare una violazione dell’art. 53 Cost.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale d’ufficio effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il richiamo allo scostamento tra i rapporti valore di mercato/valore catastale e agli atti amministrativi presupposti non è sufficiente, da solo, a motivare il nuovo classamento.
  • L’avviso di riclassamento per microzone deve indicare gli elementi concreti riferiti alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare che hanno inciso sulla nuova classificazione, consentendo al contribuente di conoscere ex ante le ragioni specifiche della variazione.
  • La motivazione richiesta non può essere standardizzata e indistinta per immobili diversi: l’attribuzione della nuova rendita richiede una valutazione caso per caso del singolo immobile e dei fattori posizionali ed edilizi rilevanti.
  • L’Amministrazione non può integrare nel giudizio la motivazione carente dell’atto di riclassamento, né la circostanza che il contribuente abbia comunque articolato difese rende sufficiente una motivazione che non fosse adeguata al momento della sua adozione.
  • La rendita catastale non costituisce un presupposto d’imposta; pertanto, la sua attribuzione non pone, di per sé, una questione di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.