Cassazione Penale, Sentenza n. 36801/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per plurimi reati (furto, tentato furto in abitazione, furto in abitazione e possesso di segni distintivi contraffatti). Il ricorrente deduceva: 1) vizio per la scelta del giudizio immediato anziché la citazione diretta, lamentando la mancanza di un "titolo cautelare" rispetto alla contestazione ai sensi dell'art. 497-ter c.p.; 2) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, nonostante il ruolo marginale a suo dire svolto nei fatti; 3) travisamento della prova in relazione alla mancata coincidenza cronologica fra dati GPS e dichiarazioni delle persone offese. Con motivi aggiunti si è eccepito il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità (D.Lgs. n.150/2022) che renderebbe la procedibilità a querela.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul presunto indebito mutamento del giudice naturale/nullità derivante dalla scelta del giudizio immediato sia inidonea per il rito prescelto (effetto sanante dell'art. 183 c.p.p. con riferimento alla scelta del rito). Ha ritenuto infondata la critica sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la rilevanza dei precedenti penali e delle modalità delle condotte. Ha escluso il travisamento della prova perché la contestazione equivaleva a una riconsiderazione dei fatti (non consentita in Cassazione), le discrepanze temporali erano di pochi minuti giustificabili per imprecisioni tecniche o di memoria, e la condanna si fondava su elementi plurimi e pregnanti (geolocalizzazione, intercettazioni e esiti positivi della perquisizione). Ha inoltre stabilito che il sopravvenuto regime di procedibilità a querela (D.Lgs. 150/2022) non incide sull'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 497-ter cod. pen.
È la norma richiamata in relazione alla contestazione del reato; la Corte osserva che l'esistenza di un "titolo cautelare" è solo una delle condizioni che possono giustificare il ricorso al giudizio immediato, ma non l'unica.
art. 415-bis cod. proc. pen.
La notifica dell'avviso di conclusione indagini prevista dall'art. 415-bis non può essere garantita se si opta per il giudizio immediato; tuttavia l'eventuale omissione non produce una nullità opponibile quando il rito prescelto produce effetto sanante.
art. 183 cod. proc. pen.
Riconosce l'effetto sanante della scelta di taluni riti (qui richiamato per spiegare la non deducibilità della nullità derivante dall'omessa fase intermedia).
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i parametri per le attenuanti generiche; la Corte osserva che il giudice può privilegiare uno o pochi elementi ritenuti prevalenti e motivare il diniego in relazione alla personalità dell'imputato e alla gravità/modo di esecuzione del reato.
D.lgs. n. 150 del 2022
Modifica il regime di procedibilità rendendo alcuni reati procedibili a querela; la Corte precisa però che tale sopravvenienza non incide sull'inammissibilità del ricorso in Cassazione e non equivale all'abolitio criminis che potrebbe determinare effetti sul giudicato.
art. 673 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte a titolo di confronto: disciplina la revoca della sentenza in caso di abolitio criminis; la Corte segnala che la sopravvenuta procedibilità a querela non è assimilabile all'abolitio criminis e quindi non produce gli stessi effetti sul giudicato.
Massime di principio
- La deduzione di nullità connessa alla scelta del giudizio immediato (omessa notificazione ex art. 415-bis) è spesso inammissibile quando il rito prescelto produce l'effetto sanante previsto dall'art. 183 c.p.p.; pertanto contestazioni di questo tipo vanno valutate tempestivamente e secondo la strategia processuale scelta.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere confermato se il giudice motivi la decisione richiamando elementi prevalenti della personalità dell'imputato (es. precedenti) o particolari modalità esecutive del reato; la mera affermazione di un ruolo "marginale" non è sufficiente senza prova convincente.
- In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del cosiddetto "fatto storico": le doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono normalmente inammissibili a meno che non si provi che il travisamento sia decisivo e riferito ad atti processuali specifici.
- Piccole discrepanze temporali tra dati tecnici (es. GPS) e dichiarazioni delle vittime sono frequentemente giustificabili per imprecisioni dei dispositivi o della memoria; occorre dimostrare che tali discrepanze determinano la mancata configurazione del fatto per impugnare efficacemente la decisione.
- Le modifiche normative sopravvenute (es. mutamento della procedibilità) non sempre incidono sul giudicato o sull'ammissibilità del ricorso: la rilevanza dipende dalla natura della modifica (abolitio vs. mutamento procedurale) e dalla fase processuale in cui viene sollevata.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è fondamentale confrontarsi specificamente con la motivazione della corte territoriale e dimostrare, con elementi precisi, la decisività dell'errore dedotto.
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