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Sentenza

Sentenza n. 266/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARZACHENA. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO EX ART. 2 DELLA L. 241 DEL 1990. NON ACCOGLIMENTO ISTANZE DI PROROGA FORMULATE AI SENSI DELLA L. 145 DEL 2018. ESTENSIONE. VALIDITÀ DEI TITOLI AL 31.12.2021”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 50 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego in data 8 gennaio 2021.

Giustizia amministrativa202100212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di estensione fino al 31 dicembre 2033 della concessione demaniale marittima, con validità del titolo limitata al 31 dicembre 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determinazione dirigenziale comunale che non aveva accolto la richiesta di estensione della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 1, comma 682, della l. 145/2018, dando atto che l'assegnazione dei titoli concessori avrebbe potuto avvenire mediante procedure concorsuali e fissando al 31 dicembre 2021 il termine di validità delle concessioni interessate. Nel corso del giudizio il Comune ha dedotto la sopravvenienza della l.r. Sardegna n. 7/2021, il cui art. 24, comma 2, lettere a) e b), ha trasferito dalla competenza comunale a quella regionale il potere di rilasciare le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale. La ricorrente non ha controdedotto sulla questione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il trasferimento legislativo della competenza concessoria dal Comune alla Regione Sardegna ha infatti privato il Comune del potere di decidere sulla proroga richiesta e ha reso non più utilmente perseguibile la pretesa della ricorrente a ottenere dal Comune l'estensione della concessione fino al 31 dicembre 2033. La sopravvenienza normativa ha inoltre eliminato la potenzialità lesiva del diniego comunale: anche l'eventuale annullamento dell'atto non avrebbe arrecato alla ricorrente un beneficio concreto e attuale, poiché la decisione sulle istanze di proroga spettava ormai all'autorità regionale. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 682, l. 145/2018

    La disposizione costituiva il fondamento della pretesa della concessionaria all'estensione della concessione demaniale marittima; tale pretesa non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione.

  • art. 24, comma 2, lettere a) e b), l.r. Sardegna n. 7/2021

    Il trasferimento dalla competenza comunale a quella regionale del potere concessorio in materia di demanio marittimo ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune non era più competente a decidere sulla proroga e l'annullamento del suo diniego non avrebbe prodotto un'utilità concreta.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di annullamento, una sopravvenienza normativa trasferisce a un'altra amministrazione la competenza a esercitare il potere oggetto della controversia, il ricorso può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il trasferimento della competenza amministrativa priva di attuale potenzialità lesiva il provvedimento adottato dall'autorità originariamente competente quando l'eventuale annullamento dell'atto non possa più attribuire al ricorrente alcun beneficio concreto e attuale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse sussiste anche rispetto alla domanda di annullamento del diniego quando la decisione sulla medesima istanza spetti ormai a un'autorità diversa, alla quale il ricorrente deve eventualmente rivolgersi con una nuova istanza.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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