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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11776/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa di euro 6.225,30 irrogata da Roma Capitale per l'esercizio del commercio su area pubblica in postazione fissa, con occupazione di suolo pubblico, da parte di soggetti che disponevano di autorizzazione per il commercio in forma itinerante. I sanzionati hanno proposto opposizione, sostenendo che l'autorizzazione posseduta avrebbe dovuto escludere o comunque attenuare la violazione, e che l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114/1998 dovesse essere interpretato come riferito al solo difetto assoluto di autorizzazione, non anche al caso di esercizio in modalità difforme da quella autorizzata. Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la legittimità della sanzione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114/1998 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il giudice di merito aveva deciso conformemente a un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento, il commercio ambulante su aree pubbliche svolto in postazione fissa da chi è titolare di autorizzazione solo itinerante integra la violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, poiché l'attività è esercitata oltre i limiti dell'autorizzazione. La Corte ha ritenuto non persuasiva la tesi del ricorrente circa la minore offensività della condotta rispetto all'assenza totale di autorizzazione, affermando che l'autorizzazione per il commercio itinerante non legittima l'occupazione stabile di suolo pubblico, che richiede una distinta valutazione amministrativa. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114/1998

    "difetto della prescritta autorizzazione"; richiamo alla violazione per esercizio del commercio ambulante in postazione fissa oltre i limiti dell'autorizzazione itinerante

    La norma si applica anche quando l'autorizzazione esiste ma l'attività è svolta in modo difforme e oltre i limiti consentiti; non riguarda solo l'assenza assoluta di autorizzazione.

  • art. 28 d.lgs. n. 114/1998

    Richiamato come disposizione di contesto sulla disciplina del commercio su aree pubbliche.

  • art. 37, comma 1, lett. b), l. Regione Lazio n. 33/1999

    Richiamato quale base normativa regionale dell'illecito amministrativo contestato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come norma processuale per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio di inammissibilità opera quando il ricorso non offre elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso e per le conseguenze sanzionatorie processuali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Presuppone l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può esercitare stabilmente in postazione fissa su suolo pubblico senza incorrere nella violazione della disciplina di settore, poiché l'attività svolta oltre i limiti dell'autorizzazione integra un illecito autonomamente sanzionabile.
  • Ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso è inammissibile quando le censure non offrono argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato e il provvedimento impugnato vi si è uniformato.
  • La presenza di un'autorizzazione per una determinata forma di commercio su area pubblica non equivale alla legittimazione per forme diverse di occupazione del suolo pubblico, le quali richiedono una specifica valutazione e autorizzazione amministrativa.
  • L'asserita minore offensività della condotta non è sufficiente, da sola, a escludere la violazione quando la legge sanziona l'esercizio dell'attività oltre i limiti del titolo abilitativo posseduto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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