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Ordinanza

Ordinanza n. 485/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 11.6.2025, n. 633, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 633/2025, recante l’obbligo di emissione della carta del docente e di corresponsione di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 11 giugno 2025, n. 633, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere la carta del docente in suo favore e a erogare € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto di accredito fino al saldo. Il Ministero si è costituito sostenendo di avere integralmente eseguito la pronuncia e di avere versato al docente l’importo dovuto il 16 gennaio 2026, come risultante dalla documentazione prodotta. Il ricorrente non ha contestato l’adempimento, limitandosi a depositare un’istanza di passaggio in decisione. Il Collegio ha quindi rilevato d’ufficio la possibile originaria carenza di interesse ad agire in executivis e la conseguente inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d’ufficio la questione dell’eventuale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire già al momento della sua instaurazione, ritenendo provato l’adempimento del titolo esecutivo in applicazione del principio di non contestazione. In particolare, la documentazione ministeriale e l’assenza di contestazioni da parte del ricorrente fanno presumere che il Ministero abbia versato quanto dovuto il 16 gennaio 2026. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 27 maggio 2026. Non è stata adottata una pronuncia definitiva né è stata regolata in via conclusiva la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    principio di non contestazione

    L’assenza di contestazione specifica può consentire di ritenere provati i fatti rilevanti per la decisione, tra cui, nel caso concreto, l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale questione rilevata d’ufficio

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione che può incidere sulla decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova dell’adempimento del titolo esecutivo, non specificamente contestata dal ricorrente, può essere ritenuta acquisita in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Se l’amministrazione ha adempiuto integralmente il titolo esecutivo prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, può difettare ab origine l’interesse ad agire in executivis, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • La questione di inammissibilità rilevata d’ufficio deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; prima di tale contraddittorio il giudice non può definire il giudizio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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