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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12256/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Gaetano Sciortino avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo in riforma del primo grado (rinvio disposto dalla Cassazione). I motivi del ricorso contestavano, in sintesi: mancanza di motivazione rafforzata e vizi degli artt. 192, c.1-2 c.p.p.; travisamento dei dati meteorologici e della compatibilità della scarpa rinvenuta; falsa valutazione dei dati GPS e delle soste dell'autovettura; violazione dei limiti del devolutum e del giudicato con riferimento al capo di rapina (articolato nei motivi 2 e 3); uso illegittimo nelle contestazioni di dichiarazioni rese da ufficiali di polizia giudiziaria raccolte in precedente grado e violazione del diritto di difesa (motivo 4); diniego ingiustificato di rinnovazione istruttoria e mancato esame di testi ritenuti decisivi (motivo 5).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Sciortino. Ha ritenuto legittima e non viziata la valutazione giudiziale del giudice del rinvio, che aveva rinnovato istruttoria su questioni specifiche (condizioni meteorologiche) e aveva valutato unitariamente gli indizi (pedinamento della vittima, furto degli attrezzi, tentativi di distruzione della refurtiva da parte dei figli, compatibilità della scarpa rinvenuta con impronta di suola insanguinata, falsità dell'alibi fornito dalla moglie, e movente economico dovuto a ludopatia). La Corte ha escluso l'obbligo di motivazione rafforzata nella specifica fattispecie di condanna in giudizio di rinvio quando essa si inserisce in continuità con la condanna di primo grado e ha confermato la correttezza delle decisioni sul diniego di acquisizione di ulteriori testi, richiamando la discrezionalità del giudice del rinvio nell'istruttoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate rispettivamente in euro 5.500,00 e euro 6.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti entro i quali il ricorso per cassazione deve enunciare i motivi; richiamo alla correttezza formale dell'impugnazione e ai termini di censura ammessi.

  • art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Regole specifiche per la valutazione della prova indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e valutati unitariamente; la Corte ha applicato questi criteri per ritenere sufficiente il compendio indiziario.

  • art. 500, comma 1, cod. proc. pen.

    le parti possono valersi per procedervi solo delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero

    Limita l'utilizzo, in rinnovazione istruttoria, delle dichiarazioni per le contestazioni; la Corte ha ritenuto legittimo impedire alla difesa l'uso diretto di quelle dichiarazioni purché risultino nel fascicolo.

  • art. 500, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste; la Corte ha ritenuto coerente l'uso di tali dichiarazioni nell'ambito della valutazione complessiva.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello e i poteri del giudice del rinvio; la Corte ha confermato che il giudice del rinvio non è obbligato a riaprire automaticamente l'istruttoria, ma solo se le prove sono rilevanti e necessarie.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del giudizio di rinvio dopo annullamento; la sentenza è stata valutata alla luce del principio che il giudice del rinvio opera entro il perimetro tracciato dalla Cassazione e dispone rinnovazioni istruttorie solo se indispensabili.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Censura per vizio di motivazione in cassazione: la Corte ha ricordato che è sindacabile la motivazione solo se mancante, manifestamente illogica o contraddittoria in modo evidente.

  • art. 533 cod. proc. pen. e legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Riferimento alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha chiarito che l'introduzione di tale principio non muta il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e diritto di difesa; è stato richiamato in relazione alle censure sul presunto uso illegittimo di dichiarazioni e al diniego di rinnovazioni istruttorie, che la Corte ha ritenuto non violato.

Massime di principio

  • La prova indiziaria è valutata unitariamente: ogni elemento non deve essere valutato isolatamente ma integrato con gli altri per verificare gravità, precisione e concordanza.
  • Nel giudizio di rinvio dopo annullamento di una sentenza d'appello, il giudice non è obbligato a riaprire l'istruttoria per ogni richiesta; può acquisire nuove prove solo se sono effettivamente rilevanti e necessarie ai fini della decisione.
  • La motivazione rafforzata prevista per la riforma di una sentenza di primo grado opera nel capovolgimento verticale tra primo e secondo grado; se la condanna in sede di rinvio è in continuità con la condanna di primo grado, non è sempre richiesta una motivazione ulteriormente rafforzata.
  • L'alibi dichiarato falso, comprovato come tale da elementi oggettivi o intercettazioni che dimostrino consapevolezza della mendacità, costituisce un indizio di reità utilizzabile nella valutazione complessiva.
  • Le censure in cassazione devono indicare con precisione gli atti o le dichiarazioni asseritamente travisati; non è ammessa una generica richiesta di riconsiderazione del compendio probatorio.
  • L'uso di dichiarazioni raccolte in precedenti gradi è regolato dall'art. 500 c.p.p.: tali dichiarazioni, se presenti nel fascicolo, possono essere utilizzate per la contestazione ma il loro impiego per sostenere la difesa è limitato.
  • Il giudizio sul movente può essere tratto da elementi patrimoniali, testimonianze e riscontri oggettivi; un movente coerente e riscontrabile rafforza la valutazione indiziaria quando fa da collegamento logico fra gli elementi.
  • La semplice esistenza di ipotesi alternative non sconfigge automaticamente la prova: per rendere efficace un'alternativa occorre che essa sia fondata su elementi processuali concreti e non su congetture plausibili ma non supportate da dati probatori.

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