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Ordinanza

Ordinanza n. 411/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento degli effetti giuridici della SCIA relativa all’ampliamento di una camera di una struttura ricettiva, unitamente al parere regionale negativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore struttura ricettiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione del SUAP del Comune di Palermo recante l’annullamento degli effetti giuridici della SCIA presentata per l’ampliamento di una camera della struttura ricettiva, nonché il presupposto parere negativo dell’Assessorato regionale. Ha inoltre chiesto la declaratoria del diritto a ottenere l’ampliamento. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittima applicazione del requisito dimensionale richiamato dal Comune anche alle aree comuni dell’attività e l’erroneità del computo della superficie rilevante: secondo la prospettazione della società, la superficie di 28 mq indicata nel ricorso sarebbe comunque superiore al parametro invocato dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione e ha sospeso, per quanto di ragione, l’efficacia del provvedimento impugnato. La decisione è stata adottata senza pregiudicare l’esame di merito sulla questione se il requisito richiamato dal Comune debba applicarsi anche alle aree comuni della struttura ricettiva e sulla correttezza del computo della superficie di 28 mq prospettato dalla ricorrente. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto maggiormente apprezzabile il danno grave e irreparabile dedotto dalla società, avuto riguardo alla natura dell’atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’udienza indicata per la trattazione del merito reca una data anteriore al deposito dell’ordinanza, elemento che il testo non consente di ricostruire o correggere.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto sussistente il presupposto del danno grave e irreparabile e ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere concessa quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in relazione alla natura dell’atto, il danno grave e irreparabile dedotto dal ricorrente risulti maggiormente apprezzabile.
  • L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto senza anticipare la decisione sul merito quando restano da verificare l’ambito applicativo di un requisito amministrativo e la correttezza del computo della superficie rilevante ai fini del procedimento.
  • La sospensione cautelare può essere limitata a quanto necessario in relazione alle questioni effettivamente valutate, con riserva di ogni ulteriore esame nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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