Sentenza n. 311/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del Provvedimento n. di prot. -OMISSIS-, notificato il 6.12.2022, emesso dal Comando Provinciale di L'Aquila – Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise', a firma del Comandante Col. -OMISSIS- con il quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa specificamente qui impugnata, del ‘Rimprovero' irrogata dalla Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise' – Comando Provinciale di L'Aquila, con provvedimento n. di prot. -OMISSIS-del 24.9.2022 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e sanzione disciplinare del rimprovero irrogata per il rilascio non autorizzato di un'intervista televisiva su infiltrazioni mafiose, certificazioni antimafia e sicurezza pubblica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo tre ordini di censure. Con il primo motivo ha lamentato la violazione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà sindacale, in relazione all'art. 11 CEDU, agli artt. 21 e 39 Cost., alla legge n. 46 del 2022 e agli artt. 1472, 1473 e 722 del codice dell'ordinamento militare, sostenendo che l'intervista riguardasse soltanto il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, già ampiamente noto, e non materie escluse dalla competenza delle associazioni sindacali militari. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto e insufficienza di motivazione, manifesta illogicità, irragionevolezza e difetto dei presupposti, sostenendo che gli atti non chiarissero quali notizie attinenti al servizio fossero state divulgate né quale bilanciamento di interessi fosse stato effettuato. Con il terzo motivo ha dedotto violazione della disciplina sul procedimento disciplinare, in particolare dell'art. 1370 del codice dell'ordinamento militare, per asserita mancata corrispondenza tra contestazione e sanzione, sostenendo che l'annullamento del primo provvedimento disciplinare e la successiva riformulazione dell'addebito, con richiamo anche all'art. 1472 del codice dell'ordinamento militare, avessero compromesso il diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'intervista, pur resa dal ricorrente quale esponente di un'associazione sindacale militare, riguardasse argomenti inerenti al servizio e, in particolare, operazioni di polizia, sicurezza pubblica, infiltrazioni mafiose e provvedimenti prefettizi in materia di certificazioni antimafia. Tali materie rientrano tra quelle escluse dall'art. 5, comma 3, della legge n. 46 del 2022 dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Di conseguenza, il rilascio dell'intervista necessitava di preventiva autorizzazione dell'organo gerarchicamente competente; l'autorizzazione eventualmente rilasciata dall'organizzazione sindacale era priva di efficacia. Il giudice ha escluso che l'obbligo di autorizzazione violasse la libertà di manifestazione del pensiero, evidenziando che per i militari e, più in generale, per i dipendenti pubblici possono operare limiti più stringenti connessi allo status e alla salvaguardia del prestigio istituzionale. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che le informazioni fossero già di dominio pubblico, poiché le dichiarazioni provenienti da un pubblico ufficiale assumono una portata diversa rispetto a quelle rese da un privato. Il secondo motivo è stato respinto perché dagli atti risultavano una puntuale contestazione degli addebiti, la possibilità di presentare memorie e giustificazioni e la piena integrità del contraddittorio. I provvedimenti disciplinari sono stati ritenuti adeguatamente motivati quanto ai fatti, alle norme violate e all'ascrivibilità della condotta. Anche il terzo motivo è stato respinto. L'amministrazione aveva legittimamente annullato d'ufficio il precedente provvedimento disciplinare, ritenuto non conforme ai criteri normativi sulla motivazione della sanzione, ai sensi dell'art. 1372 del codice dell'ordinamento militare e in conformità alla disciplina dell'autotutela. Tale annullamento non comportava l'invalidità dell'intero procedimento disciplinare né impediva l'adozione di un nuovo provvedimento. Il fatto contestato nel procedimento originario risultava corrispondente a quello posto a fondamento della sanzione successiva e il richiamo all'art. 1472 del codice dell'ordinamento militare era già desumibile dal rinvio alla circolare applicabile; non era quindi stata lesa la possibilità di difesa. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 3, l. 46/2022
Sono escluse dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale, nonché all'impiego del personale in servizio.
L'elenco delle materie escluse è tassativo; le attività e le dichiarazioni riguardanti operazioni di polizia, sicurezza pubblica, infiltrazioni mafiose e provvedimenti prefettizi antimafia non rientrano nella competenza sindacale militare.
artt. 14 e 15 l. 46/2022
I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono manifestare il loro pensiero nei limiti previsti dalla legge e nelle materie di cui all'articolo 5; i dirigenti possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente sulle materie di loro competenza.
La libertà di manifestazione del pensiero degli esponenti sindacali militari è soggetta ai limiti materiali previsti dalla legge; per le materie estranee alla competenza dell'associazione è necessaria la preventiva autorizzazione gerarchica.
art. 1472 d.lgs. 66/2010
La divulgazione di notizie attinenti al servizio da parte del militare è soggetta alla disciplina applicabile e alle autorizzazioni previste; il richiamo alla norma risultava già desumibile dalla circolare specificamente indicata nel primo provvedimento.
art. 1372 d.lgs. 66/2010
L'amministrazione militare conserva il potere di annullare d'ufficio un provvedimento disciplinare illegittimo, senza che l'annullamento del singolo atto determini necessariamente l'invalidità dell'intero procedimento.
art. 1398, commi 2, lett. c), e 6, d.lgs. 66/2010
I criteri normativi sulla motivazione e sull'individuazione della sanzione possono giustificare l'annullamento del precedente provvedimento disciplinare non conforme.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio presuppone l'illegittimità dell'atto, ragioni di interesse pubblico, l'adozione entro un termine ragionevole e la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento disciplinare deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e l'ascrivibilità della condotta; nel caso concreto il giudice ha ritenuto tale obbligo rispettato.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
La corrispondenza tra contestazione e sanzione va verificata in concreto; non è violata quando il fatto contestato resta il medesimo e il militare ha potuto difendersi.
art. 21-octies l. 241/1990
L'illegittimità del provvedimento amministrativo ricorre per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza relativa; il riferimento è utilizzato per individuare i presupposti dell'annullamento.
Massime di principio
- Il militare che rilasci a un organo di stampa o a una rete televisiva dichiarazioni riguardanti operazioni di polizia, sicurezza pubblica, infiltrazioni mafiose, certificazioni antimafia o altri profili inerenti al servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'organo gerarchicamente competente, anche quando ricopra una carica in un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
- La legge n. 46 del 2022 non attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari una competenza generale su ogni tema di interesse pubblico: l'elenco delle materie di competenza e di quelle escluse ha carattere tassativo. Le dichiarazioni rese su materie escluse non sono coperte dalle prerogative sindacali previste dalla legge.
- La circostanza che le informazioni oggetto dell'intervista siano già pubbliche non esclude l'obbligo di autorizzazione, quando le dichiarazioni siano rese da un militare in relazione al servizio: lo status di pubblico ufficiale conferisce alle dichiarazioni una specifica rilevanza istituzionale.
- L'obbligo di preventiva autorizzazione per le esternazioni del militare su materie attinenti al servizio costituisce un limite funzionale connesso allo status e alla tutela del prestigio istituzionale, non una generale violazione della libertà di manifestazione del pensiero.
- L'annullamento d'ufficio di un provvedimento disciplinare militare per vizi della motivazione o della sanzione non travolge automaticamente l'intero procedimento: è possibile adottare un nuovo provvedimento quando il fatto contestato rimanga invariato e l'interessato abbia conservato un'effettiva possibilità di difesa.
- La corrispondenza tra contestazione e sanzione disciplinare non è esclusa dal diverso o più completo richiamo delle disposizioni applicabili, se la condotta materiale contestata è rimasta la stessa e il quadro normativo era già conoscibile dall'incolpato.
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