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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17728/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di crediti derivanti da locazione: canoni non pagati per il periodo anteriore al fallimento (pretesi al valore contrattuale di €4.945/mese) e indennità di occupazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento. In primo grado il giudice delegato aveva ammesso solo in via chirografaria un importo inferiore (circa €2.500/mese); in sede di opposizione allo stato passivo il ricorrente aveva chiesto, anche in via principale, la prededuzione per i canoni post-fallimento o, in subordine, l'ammissione in via privilegiata o chirografaria. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto inammissibile la nuova richiesta di prededuzione (per essere innovativa) e ha escluso l'ammissione del credito nel rango richiesto. Il ricorrente ha impugnato per Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha censurato la totale esclusione del credito dal passivo e il rifiuto dell'ammissione in chirografo nonostante il precedente provvedimento di ammissione parziale non fosse stato impugnato dalla curatela o da altri creditori. Ha ricordato che la richiesta di prededuzione fatta per la prima volta in opposizione può essere inammissibile per novità, ma che il creditore può rinunciare alla prededuzione e chiedere l'ammissione in chirografo; inoltre l'assenza di impugnazione del provvedimento originario che aveva già ammesso il credito in chirografo impedisce alla curatela di ottenere, in sede di opposizione, un peggioramento della posizione del creditore (divieto di reformatio in peius). Per questi motivi la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, disponendo anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato per affermare che, per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, il locatore può avere diritto al corrispettivo convenuto nel contratto opponibile al fallimento (valore contrattuale dei canoni).

  • art. 80 l.fall.

    Richiamato in relazione alla possibile misura dell'indennità per occupazione post-fallimento (equità/indennizzo), come alternativa al canone contrattuale.

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata in tema di opposizione allo stato passivo: disciplina la possibilità per i creditori di impugnare lo stato passivo e i limiti procedurali (anche rilevanza delle modifiche della domanda).

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi della cassazione per censure sulla motivazione e sull'omessa decisione su questioni decisive per il giudizio.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Citato in relazione alle ipotesi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge).

  • art. 93 l.fall.

    Richiamato con riferimento alla disciplina dei crediti e delle diverse categorie di prelazione nel fallimento.

  • art. 111 l.fall.

    Richiamato in relazione alle cause di privilegio e alla eventuale individuazione di specifiche cause di prelazione per l'ammissione privilegiata del credito.

  • artt. 329 e 342 c.p.c.

    Richiamati a supporto del principio secondo cui l'effetto devolutivo dell'impugnazione delimita il thema decidendum e impedisce il peggioramento della posizione del soggetto che non ha impugnato (divieto di reformatio in peius / principio di acquiescenza).

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass.): 2899/2022, 6279/2022, 118/2016, 9730/2022, 21504/2020

    Casi citati per i principi su emendatio/mutatio libelli in sede fallimentare, rinuncia al privilegio e limiti alle innovazioni in sede di opposizione allo stato passivo.

Massime di principio

  • Credito da canoni anteriori al fallimento: se il contratto è opponibile al fallimento (esistenza di atto con data certa/opponibilità), il locatore può chiedere il pagamento del corrispettivo contrattuale e ottenere l'ammissione nel passivo per l'importo convenuto.
  • Credito per occupazione post-fallimento: può essere chiesto come prededuzione (se previsto dalla normativa/situazione) o come credito concorsuale/chirografario; la qualificazione come prededuzione se proposta per la prima volta in opposizione può essere inammissibile per novità (mutatio libelli).
  • Rinuncia alla prededuzione: il creditore può decidere di rinunciare al trattamento prededuttizio e chiedere invece l'ammissione in via chirografaria; tale scelta è valida e non può essere sostituita d'ufficio dal giudice a detrimento del creditore.
  • Effetto dell'inerzia della curatela/degli altri creditori: se un provvedimento che ammette (anche parzialmente) un credito al chirografo non è stato impugnato, la curatela non può ottenere in sede successiva, con la sola opposizione, un peggioramento della posizione del creditore (divieto di reformatio in peius).
  • Strategia processuale: per ottenere la prededuzione dei canoni post-fallimento è opportuno prospettarla tempestivamente (già nella domanda di ammissione al passivo) per evitare inammissibilità per novità; in alternativa, prevedere espressamente la formula subordinata (prededuzione o, in subordine, chirografo) per preservare il diritto in caso di contestazioni procedurali.
  • Controllo del tribunale: il giudice non può, con decisione officiosa, escludere totalmente un credito ammesso in precedenza in chirografo senza considerare che il creditore aveva anche chiesto tale collocazione; la decisione deve rispettare il principio dispositivo e i limiti dell'oggetto del giudizio.

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