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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04880/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva notificato a una società un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2012, riferito ai soli fabbricati posseduti, contestando una maggiore imposta. In primo grado la commissione tributaria aveva ridotto l'importo accertato, tenendo conto di alcuni versamenti effettuati dalla società pur in assenza di prova formale di spedizione o ricezione dei bonifici, poiché non contestati dall'ente. La società aveva poi appellato la decisione, ma la CTR aveva rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado con motivazione per relationem. In cassazione la società ha dedotto due motivi: primo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, assumendo che la CTR si fosse limitata a richiamare acriticamente la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello; secondo, violazione della disciplina IMU e dello Statuto del contribuente, sostenendo di aver pagato integralmente l'imposta dovuta per i fabbricati, seppure con un codice errato, e che l'eventuale maggiore versamento sui terreni edificabili avrebbe dovuto essere emendato in giudizio o compensato con il dovuto sui fabbricati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice d'appello richiami una decisione di primo grado completa ed esaustiva e la parte appellante si limiti a riproporre le stesse censure senza confrontarsi con le rationes decidendi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura non coglieva la ratio decidendi della CTR, la quale aveva escluso che il dedotto errore di versamento sui terreni edificabili rientrasse nell'oggetto del giudizio instaurato sull'IMU dei fabbricati e aveva rilevato comunque la mancanza di prova adeguata del versamento eccedente; inoltre, eventuali somme versate in eccedenza su altra posta tributaria potevano essere chieste a rimborso con autonoma iniziativa, non compensate nel presente giudizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 111 Cost.

    la Corte esclude la violazione del precetto costituzionale sul dovere di motivazione, ritenendo la motivazione della CTR presente e intellegibile

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza deve contenere l'esposizione delle ragioni giuridiche della decisione; il requisito è ritenuto rispettato dalla CTR

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente una motivazione succinta e anche per relationem, mediante richiamo a precedenti conformi o alla decisione di primo grado

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    viene richiamata come intervento che ha novellato l'art. 118 disp. att. c.p.c. favorendo una motivazione sintetica

  • art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; la Corte non accoglie la censura

  • art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di disciplina IMU; la censura è respinta

  • art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di disciplina IMU; la Corte ritiene non decisiva la doglianza

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il principio di tutela dell'affidamento e buona fede nel rapporto tributario; la Corte non vi ravvisa violazione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ne dà atto

Massime di principio

  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando il giudice di secondo grado richiami una pronuncia di primo grado dotata di motivazione completa ed esaustiva e la parte appellante non si confronti specificamente con le rationes decidendi richiamate.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già formulate nei gradi di merito: occorre censurare puntualmente la decisione impugnata e le sue ragioni, altrimenti il motivo è infondato o non idoneo a scalfire la sentenza.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto o delle prove sotto l'apparente veste di violazione di legge; la censura è inammissibile o infondata quando mira in realtà a ottenere un terzo grado di merito.
  • Quando l'atto impositivo riguarda una specifica posta tributaria, eventuali versamenti eccedenti riferiti ad altra posta non possono essere automaticamente compensati nel giudizio relativo all'accertamento impugnato, ma richiedono le iniziative previste dall'ordinamento, come l'istanza autonoma di rimborso.
  • Chi deduce l'errore di versamento o l'avvenuto pagamento deve offrire prova adeguata del versamento eccedente o dell'errore materiale, non essendo sufficiente una mera allegazione assertiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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