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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27454/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello del 16/09/2024, sostenendo che la comunicazione non era stata effettuata presso la sua residenza (Roma, via della Carlinga), né erano state svolte ricerche sul territorio e presso il DAP, ma era stata consegnata direttamente presso lo studio dell'avvocato quale presunta elezione di domicilio mai effettuata dall'imputato; affermava che la notifica al difensore non poteva ritenersi valida ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. poiché non era preceduta da infruttuose ricerche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la notifica al difensore sia stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dopo verifiche documentate che avevano attestato l'impossibilità definitiva di notificare presso il domicilio dichiarato (vane ricerche, assenza di censimenti, verifiche presso istituti di detenzione e banche dati). Perciò non era necessario reiterare tentativi inutili di notifica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile poiché il difensore di quest'ultima non ha partecipato all'udienza orale, sicché la mera presentazione di conclusioni scritte non è sufficiente per ottenere la liquidazione alla luce delle Sezioni Unite n. 27727/2023

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore quando la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato sia risultata definitivamente impossibile; la sentenza interpreta la norma nel senso che esiti negativi e documentati di ricerche (irreperibilità non transitoria) legittimano la notificazione diretta al difensore senza ulteriore ripetizione dei tentativi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso tra cui la condanna alle spese processuali e altre sanzioni pecuniarie; la Corte l'ha applicato per condannare l'appellante al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • D. Lgs. n. 231/2007, art. 55, comma 9

    Norma richiamata nel capo di imputazione originario relativo all'associazione a delinquere quale fatto di reato oggetto del processo; nella decisione di legittimità la norma è citata per descrivere l'imputazione confermata in appello

  • Cass. Sez. Unite, 14.12.2023, n. 27727 (Gambacurta)

    Principio secondo cui, se il giudizio d'impugnazione si svolge con contraddittorio reale (udienza orale), la parte che chiede la liquidazione delle spese processuali deve aver effettivamente partecipato all'udienza o aver esercitato concretamente le facoltà difensive; la mera produzione di conclusioni scritte fuori udienza non è sufficiente

Massime di principio

  • Se la notifica al domicilio dichiarato risulta definitivamente impossibile (trasferimento, assenza del nominativo, irreperibilità comprovata), le successive notifiche effettuate direttamente al difensore sono valide ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza dover ripetere inutili tentativi
  • Per considerarsi "definitiva" l'impossibilità di notificare al domicilio occorre che emergano verifiche documentate (verbali di ricerche vane, controlli presso istituti di detenzione, banche dati, segnalazioni di irreperibilità); una mera temporanea assenza non basta
  • La parte che contesta la validità di una notifica al difensore dovrà provare l'assenza di ricerche o che le ricerche effettuate non erano esaustive; l'onere probatorio grava su chi deduce la nullità
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione si applicano le conseguenze previste (condanna alle spese e, se deliberato, sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616), salvo diversi motivi di favore valutati dal Collegio
  • La parte civile che pretende la liquidazione delle spese di rappresentanza nel giudizio di legittimità deve partecipare effettivamente all'udienza orale o dimostrare di aver esercitato concretamente le facoltà difensive; la sola produzione di note o conclusioni scritte fuori udienza non è sufficiente per ottenere la liquidazione

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