Sentenza n. 1534/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4025/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.11.2023 e notificata il 06.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4025/2023, relativa all’assegnazione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4025/2023, notificata il 6 marzo 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi 3.000 euro. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. La ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari, non sono state comprese nell’azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrata l’esistenza del giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che la mancata esecuzione era stata affermata dalla ricorrente e non era stata contestata dal Ministero, il quale non aveva fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Essendo incontestati sia l’an sia il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 3.000 euro. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale, in quanto connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione le attività necessarie per l’esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini della proponibilità del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo passato in giudicato, la relativa notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per agire nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando il ricorrente deduce l’inottemperanza a un giudicato e l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione, la mancata esecuzione può essere ritenuta incontestata dal giudice.
- Se il giudicato individua in modo certo sia l’esistenza dell’obbligo amministrativo sia il suo contenuto quantitativo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente all’amministrazione l’adempimento specifico, fissando un termine perentorio.
- In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per provvedere e la possibilità di delega.
- L’attività del commissario ad acta connessa ai doveri istituzionali dell’ufficio di appartenenza non comporta, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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