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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6847/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)

La controversia

Il Consorzio aveva richiesto a un ente ecclesiastico il pagamento del contributo consortile di bonifica per l'anno 2008, mediante cartella esattoriale. Il contribuente aveva impugnato la cartella; la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 3 giugno 2015, aveva accolto l'appello del contribuente. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente. Gli altri motivi, dichiarati assorbiti, riguardavano l'omesso esame della mancata impugnazione delle deliberazioni sul perimetro di contribuenza, sul piano di classifica e sul piano annuale di riparto; l'extrapetizione quanto alla mancata prova del beneficio da parte dell'ente impositore; e la violazione di legge in tema di ripartizione dell'onere della prova del vantaggio conseguito dall'immobile. Nel merito, il Consorzio aveva sostenuto che il fondo ricadeva nel perimetro di contribuenza, che le deliberazioni e i piani consortili erano stati approvati, che l'immobile beneficiava delle attività di bonifica e che non era applicabile l'esenzione richiesta dal contribuente in ragione della natura artistica dell'immobile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: la CTR aveva motivato in modo meramente assertivo, limitandosi ad affermare che non era provato un beneficio per l'immobile, situato in area urbana, e che esso godeva di esenzione oggettiva per la sua appartenenza al patrimonio artistico nazionale, senza spiegare il percorso logico seguito né rispondere effettivamente alle questioni di merito sollevate. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri cinque motivi sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali e concretizzando, dunque, un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone al di sotto del “minimo costituzionale”.

    La motivazione apparente integra un vizio processuale denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza, desumibili dal testo della sentenza, e non comprende il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 12 preleggi

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    I canoni ermeneutici dell'art. 12 preleggi guidano la lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come limitazione del controllo sulla motivazione al cosiddetto minimo costituzionale.

  • art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    La riformulazione normativa restringe il sindacato di cassazione sulla motivazione alle anomalie che ne compromettono l'esistenza in senso costituzionalmente rilevante.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur materialmente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice; non è consentito all'interprete integrarla mediante congetture.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale: rilevano soltanto anomalie che risultino dal testo della sentenza e attengano all'esistenza della motivazione, quali mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente un mero difetto di sufficienza.
  • È apparente la motivazione che, a fronte di questioni di merito articolate e decisive, si limiti ad affermazioni apodittiche sul mancato beneficio e sull'esenzione dell'immobile senza illustrare le ragioni della conclusione né dare effettiva risposta alle questioni sottoposte al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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