Sentenza n. 634/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia: della determinazione n. 2479 del 5 dicembre 2025, con la quale il Direttore del Servizio concorsi dell'Assessorato regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione ha escluso il ricorrente dalla procedura volta all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: i) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025-2027), nella parte in cui ha stabilito i requisiti per l'inquadramento del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.l. 25/2025; ii) della deliberazione della Giunta regionale n. 57/33 del 5 novembre 2025 di approvazione del PIAO 2025-2027; iii) “per quanto occorrer possa”, della circolare dell'Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione del 7 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di esclusione dalla procedura di inquadramento nei ruoli regionali e previsione del PIAO 2025-2027 che limitava la procedura al personale in comando privo di qualifica dirigenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dirigente del Comune di Quartu Sant’Elena in comando presso la Regione autonoma della Sardegna, aveva presentato domanda di inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.l. 25/2025. La Regione lo aveva escluso sulla base del paragrafo 3.3.5, lett. a), del PIAO 2025-2027, che ammetteva alla procedura soltanto il personale in comando senza qualifica dirigenziale. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 3, comma 2, d.l. 25/2025, poiché il PIAO avrebbe introdotto un requisito soggettivo più restrittivo di quello previsto dalla legge, escludendo i dirigenti. Il secondo motivo denunciava la violazione del principio di separazione tra politica e gestione, poiché il requisito era stato stabilito con deliberazione della Giunta regionale. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo la natura interna e non immediatamente lesiva del PIAO.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo la controversia dalla cognizione ordinariamente spettante al giudice ordinario sulle procedure di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni. Nel caso concreto era contestato l’esercizio di un potere pubblicistico di macro-organizzazione, consistito nella scelta della Regione di escludere i dirigenti dall’ambito soggettivo della procedura prevista dall’art. 3, comma 2, d.l. 25/2025. Tale scelta, anteriore alla costituzione del rapporto di lavoro e lesiva di un interesse legittimo, rientra nella giurisdizione amministrativa. È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità: il PIAO può essere impugnato quando contenga previsioni immediatamente lesive della sfera giuridica degli interessati. Nel merito, il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Le nozioni di “posizione economica” e “stessa area funzionale” contenute nella disciplina legislativa non escludono i dirigenti. Il dirigente è un dipendente dell’amministrazione, inquadrato nel ruolo e nella qualifica dirigenziale; l’eventuale ruolo unico regionale non impedisce l’inquadramento nel ruolo dirigenziale. La disciplina statale, qualificata come principio fondamentale e norma fondamentale di riforma economico-sociale, si applica anche alla Regione autonoma della Sardegna, la cui potestà legislativa in materia di personale deve rispettare tali norme. Inoltre, la Regione aveva già applicato la precedente disciplina dell’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 a procedure riguardanti personale dirigenziale; l’esclusione dei dirigenti risultava quindi anche irragionevole e priva di un’espressa base normativa. Il secondo motivo è stato assorbito. Il TAR ha annullato il paragrafo 3.3.5, lett. a), del PIAO 2025-2027 e gli atti consequenziali, condannando la Regione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
le amministrazioni (…) nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole
La disposizione non esclude il personale con qualifica dirigenziale; le nozioni di area funzionale e posizione economica non possono essere utilizzate per introdurre, in via amministrativa, un requisito soggettivo limitativo non previsto dalla legge.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disciplina della mobilità e il riferimento alla posizione di comando e alla stessa area funzionale non impediscono l’applicazione della procedura al personale dirigenziale.
art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
La disciplina statale richiamata costituisce principio fondamentale e si impone anche alle Regioni a statuto speciale.
art. 3, comma 1, lett. a), Statuto speciale della Sardegna
La potestà legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La controversia non ricade nella residuale giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali in senso stretto, ma nella giurisdizione amministrativa per la diversa ragione che viene contestato un atto pubblicistico di macro-organizzazione.
art. 30 c.p.a.
Massime di principio
- Le controversie sulla mobilità o sull’inquadramento del personale pubblico appartengono ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano la gestione o l’esito del rapporto di lavoro; appartengono invece alla giurisdizione amministrativa quando il petitum sostanziale investe una scelta discrezionale di macro-organizzazione, anteriore alla costituzione del rapporto, con cui l’amministrazione definisce l’ambito soggettivo o i requisiti di una procedura mediante esercizio di poteri pubblicistici.
- Un atto di pianificazione organizzativa, compreso il PIAO, è immediatamente impugnabile quando contiene una previsione specifica e direttamente lesiva della posizione giuridica degli interessati, indipendentemente dalla sua qualificazione generale come atto interno o di programmazione.
- Un atto amministrativo organizzativo non può escludere una categoria di dipendenti dall’ambito applicativo di una disciplina legislativa mediante l’introduzione di un requisito soggettivo più restrittivo, se tale esclusione non trova un’espressa base normativa.
- Le nozioni legislative di area funzionale e posizione economica non escludono, di per sé, il personale dirigenziale da una procedura di mobilità o inquadramento; il dirigente può essere inquadrato nel ruolo e nella qualifica dirigenziale dell’amministrazione ricevente.
- Le norme statali qualificabili come principi fondamentali o norme fondamentali di riforma economico-sociale in materia di pubblico impiego si impongono anche alle Regioni a statuto speciale, nei limiti previsti dai rispettivi statuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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